Giudici e immigrazione, diritto e non pregiudizio

Una recente decisione del Tribunale di Napoli

Giudici e immigrazione, diritto e non pregiudizio

Un quotidiano attacca la decisione che riconosce la protezione umanitaria per l'emergenza sanitaria nel paese d'origine e accusa il tribunale di Napoli di usare la pandemia come una scusa per "spalancare i porti ai migranti". E la stessa sorte tocca alla nota che commenta il provvedimento. I diritti, però, non possono piegarsi a logiche politiche o di propaganda.

L’articolo pubblicato sul quotidiano “La Verità” dal titolo “Alle toghe rosse piace il salvacondotto che spalanca i porti con la scusa del Covid”, riferendosi ad un articolo pubblicato su Questione Giustizia ove si commentava un provvedimento del Tribunale di Napoli, suscita profonda preoccupazione.

La critica ragionata dei provvedimenti giudiziari fondata su argomenti giuridici e su diverse opzioni interpretative della normativa è sicuramente utile e fa crescere la giurisdizione. In questo caso, però, oltre a “bollare” come toga rossa, in senso evidentemente dispregiativo, la giudice che ha redatto la nota a sentenza (https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-emergenza-sanitaria-da-covid-19-nel-paese-d-origine-integra-uno-dei-presupposti-per-il-riconoscimento-della-protezione-umanitaria), si esprime un giudizio sul provvedimento e sulla nota  che nulla ha di giuridico, ma è evidentemente fondato su un pregiudizio ideologico che pare dominare il dibattito pubblico sulla delicata materia dei migranti e dei richiedenti asilo.

La materia è governata in gran parte da norme aventi natura sovraordinata, interne (i diritti inviolabili sanciti nella Costituzione che appartengono a tutte le persone umane), e sovranazionali: dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, alla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, alla Convenzione europea dei diritti umani e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tutte fonti che tutelano i diritti inviolabili delle persone a prescindere dalla nazionalità, dal sesso, dalla religione, dall’etnia, dal territorio in cui si trovano e dalla regolarità del soggiorno (come prevede anche l’art. 2 del Testo Unico Immigrazione), e tra questi vi è senz’altro il diritto alla salute (sul punto c’è una vasta giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Corti sovranazionali).

La normativa interna sul diritto di asilo, poi, è di derivazione europea e stabilisce di regola il diritto del richiedente asilo a soggiornare sul territorio in attesa dell’esito definitivo della sua domanda.

Coloro che arrivano sul nostro territorio sono persone che in moltissimi casi hanno diritto all’asilo (come dimostrano le statistiche delle Commissioni territoriali – organi amministrativi - e poi dei Tribunali, anche a livello europeo).

Il respingimento è vietato in modo assoluto dall’art. 3 della CEDU e dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea se comporta il rischio di trattamenti inumani e degradanti, per cui è previsto che chi arriva alla frontiera venga informato del suo diritto di chiedere asilo.

La materia è molto complessa e si avvale di fonti multilivello, sia normative che giurisprudenziali.

Giudici, Avvocati, Funzionari amministrativi specializzati con studio e dedizione si occupano di questa materia. Questione Giustizia è rivista che rispecchia la ricchezza del dibattito sui diritti fondamentali ed è aperta ai contributi di quanti si dedicano ai temi dell’immigrazione.

La tutela e la garanzia dei diritti inviolabili riguarda tutti, anche chi straniero non è.

Il compito della giurisdizione in questo campo costituisce un presidio di cui è molto rischioso fare a meno, come l’esperienza di molti paesi a noi vicini insegna.

21/07/2020

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