Reclutamento dei magistrati e prerogative del Csm

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Reclutamento dei magistrati e prerogative del Csm

di Simone Spina
giudice del Tribunale di Siena, componente dell'Esecutivo di Magistratura democratica


1. Una cruciale prerogativa del Consiglio: le decisioni in materia di assunzione dei magistrati.

Esiste un legame strettissimo e indissolubile tra autonomia, indipendenza e meccanismi di selezione di coloro che saranno chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali.


Di ciò, ovviamente, era ben consapevole il Costituente, che ha infatti riservato esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura i provvedimenti in materia di “assunzioni dei magistrati” (art. 105 Cost.), così intendendo escludere, da tale delicato e cruciale ambito, qualsiasi ingerenza ad opera di altri organi e poteri.


Tanto pregnante è tale riserva in capo al Consiglio, nel delicato equilibrio dei poteri disegnato dalla nostra Carta fondamentale, che la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 168/1963, ha sì affermato che, in una lettura congiunta degli articoli 105 e 110 della Costituzione, debba esservi una necessaria cooperazione, nella fase pre-concorsuale o di determinazione dei posti da mettere a concorso, tra Ministro e Csm; ma ha poi statuito l’incostituzionalità dell’art. 11, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, così stabilendo come non dovesse essere (più) necessaria, ma soltanto facoltativa, la richiesta di avvio della procedura da parte del Ministro, consentito dunque anche su impulso diretto dello stesso Csm.


Per tale via, controllando le richieste del Ministro, il Csm ha così doverosamente esteso, nel tempo, i propri poteri sino alla determinazione del numero dei posti e, finanche, delle date di emissione dei bandi di concorso, ritenendo anche che in caso di riapertura dei termini concorsuali sia necessaria la propria preventiva deliberazione.


L’autonomia dell'organo preposto al governo della Magistratura – è questo il più profondo senso del concetto di “governo autonomo della Magistratura” – non può subire limitazioni, nelle materie che la Costituzione affida alla sua competenza, così come la sua attività non può patire condizionamenti ministeriali; dunque, alla richiesta o impulso del Ministro non può e non deve attribuirsi carattere determinante rispetto alla attività del Consiglio superiore (in questo senso, Corte cost. 168/1963, punto 10 del considerato in diritto).


L'intera procedura concorsuale e la successiva fase dell'assunzione dei neo-magistrati è quindi diretta e scandita senza che il Ministro possa, in essa, giocare un ruolo determinante: gli uffici ministeriali devono essere meri esecutori delle delibere del Consiglio, al quale soltanto spetta, in definitiva, questa cruciale prerogativa, in materia di assunzione di magistrati.



2. Il reclutamento dei magistrati tramite concorso: la selezione delle competenze, quale presidio di indipedenza della magistratura.


A questa cruciale prerogativa del Consiglio, in materia di assunzione dei magistrati, si associa poi la regola costituzionale del reclutamento dei magistrati tramite concorso (art. 106 Cost.).


Nel nostro modello costituzionale, ispirato al principio di legalità, il magistrato è e deve restare estraneo al circuito della formazione dell'indirizzo politico, mentre la legittimazione democratica all'esercizio della giurisdizione risiede nell'imparzialità e nell'indipendenza, la cui prima forma di tutela e garanzia coincide proprio con un sistema di reclutamento basato unicamente sulla selezione delle competenze: ossia sulla sola verifica, in capo ai candidati, del possesso di determinate conoscenze tecniche e di capacità di ragionamento critico.


Un giudice o un pubblico ministero nominati per concorso e assistiti da appropriate garanzie d’indipendenza – quali sono quelle del governo autonomo, dell’inamovibilità, dell’assenza di carriera e del divieto di controllo sugli orientamenti politici all’atto del concorso in magistratura – sono, infatti, ben più esterni ed estranei al sistema politico e più «pari» agli altri consociati di quanto non siano un giudice o un pubblico ministero espressi dalle forze politiche dominanti e più o meno direttamente vincolati alla loro fiducia, come avviene in altri modelli costituzionali. 


La stessa Corte costituzionale, in un’altra nota sentenza relativa alla nomina dei magistrati contabili, ha in proposito osservato che “nell'ambito di un sistema, quale quello delineato dalle norme contenute nel titolo IV sezione I della Carta costituzionale, la nomina per concorso… concorre a rafforzare e a integrare l'indipendenza dei magistrati”, aggiungendo peraltro che “codesto sistema riguarda soltanto la Magistratura ordinaria” (Corte cost. 1/1967, punto 2 del considerato in diritto).

 


3. La selezione dei selezionatori: Sorte o responsabilità?


Il reclutamento dei magistrati tramite concorso – ossia operato mediante una selezione delle competenze basata sulla verifica delle conoscenze tecniche e del possesso, in capo ai candidati, di capacità di ragionamento critico – costituisce dunque, nel nostro modello costituzionale, un fondamentale e imprescindibile tassello di quel complesso mosaico di garanzie che compongono l’indipendenza del potere giudiziario: potere terzo, oltre che terzo potere, democraticamente legittimato non già sulla scorta del metro della rappresentanza, ma piuttosto in quanto soggetto soltanto alla legge e alla Costituzione, obbligato all’accertamento del vero e alla tutela dei diritti, quali che siano i soggetti giudicati e i contingenti interessi dominanti, esterno ed estraneo al sistema politico e, più in generale, ad ogni sistema di poteri.


Ma se una parte importante della legittimazione del potere giudiziario riposa su questi assi – ed in particolare su una selezione di coloro che saranno chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali operata esclusivamente mediante una verifica del possesso, in capo ai candidati, di determinate conoscenze tecniche e capacità di ragionamento critico – allora il perno di quella cruciale prerogativa del Consiglio, in materia di assunzioni di magistrati, non può che ruotare attorno alla selezione dei selezionatori, non può che coincidere con l’individuazione dei componenti della commissione di concorso per magistrato ordinario: solo ed unico ambito in cui quella cruciale prerogativa può infatti essere esercitatada parte del Consiglio, e trovare così il proprio svolgimento, la concreta scelta e selezione dei futuri magistrati essendo attribuita alla sola commissione esaminatrice.


Negli ultimi tempi, tuttavia, si è deciso di affidare al Fato e alla Casualità questa cruciale prerogativa consiliare. A partire dagli ultimi tre concorsi, in luogo del Csm, si è in effetti demandato alla pura Sorte il compito di operare scelte in un ambito così cruciale per l’indipendenza del potere giudiziario, qual è quello dell'individuazione dei componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per magistrato ordinario.


A fronte di quella espressa riserva in materia di assunzione dei magistrati, operata dal Costituente in capo al Consiglio superiore della magistratura, si è dunque ben pensato di affidare la selezione dei selezionatori ad un ‘tiro di dadi’, ad una ‘monetina lanciata in aria’; e ciò si è inteso fare in un sistema in cui, mentre al Csm soltanto spettano le decisioni in materia di assunzioni di coloro che saranno chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali, la concreta selezione di questi ultimi è stata invece affidata, in via esclusiva, alla verifica circa il possesso in capo agli stessi di determinate conoscenze tecniche e di talune capacità di ragionamento critico, perseguita mediante prove ed esami.


E così, la Magistratura ordinaria – unica Istituzione cui il Costituente ha riservato, quale fondamentale tassello della sua legittimazione, un’espressa menzione al meccanismo del concorso – ha deciso di abdicare a quella responsabilità che, pure, da quel disposto costituzionale sarebbe dovuta discendere e derivare: quella di scegliere i selezionatori con meccanismi non interamente affidati al Fato o alla Sorte, così come non al Fato sono stati certo affidati i meccanismi di scelta dei dirigenti e dei semidirigenti, né alla Sorte è stata rimessa l’individuazione delle sedi di servizio ai fini delle assegnazioni o dei trasferimenti dei magistrati. Ambiti, questi ultimi, pur tuttavia devoluti e riservati anch’essi, ad opera del medesimo articolo 105 della Costituzione, all'esclusiva sfera decisoria del Csm, così come i provvedimenti in materia di “assunzioni dei magistrati.


Il tema è complesso e articolato, certo; ma, forse, una riflessione collettiva sul punto potrebbe rivelarsi non del tutto inutile.

15/06/2023

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