Comunicati
Zone rosse: i soggetti “segnalati” e le libertà costituzionali (di tutti)
Magistratura democratica condivide le preoccupazioni espresse dalla Camera penale di Milano nel documento del 30 dicembre 2024, relativamente al provvedimento del 27 dicembre scorso, con il quale il Prefetto di Milano ha istituito zone rosse al fine di fronteggiare “la presenza di soggetti molesti e aggressivi, dediti alla commissione di reati e non in regola con la normativa in materia di immigrazione, tale da incidere negativamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti che fruiranno di quelle aree”.
Analoghi provvedimenti amministrativi sono stati emanati in molte città da altri prefetti su direttiva del ministro dell’Interno.
Come giuristi non possiamo che richiamare, da un lato, il disposto dell’articolo 16 della Costituzione, secondo il quale ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza, mentre nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche; e, dall’altro lato, il disposto dell’articolo 13 della Costituzione, secondo il quale non è ammessa nessuna forma di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria.
Il divieto di accedere a determinate zone della città e l’allontanamento forzoso, in caso di violazione del divieto, sono rivolti ai soggetti che assumano atteggiamenti aggressivi e minacciosi, ma anche semplicemente “molesti”, i quali risultino destinatari di mere “segnalazioni” all’Autorità giudiziaria per un’amplissima categoria di reati (contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti, danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere e altri) e comunque ostacolino la piena fruibilità delle infrastrutture del trasporto e delle aree urbane individuate.
Si tratta di evidenti compromissioni della libertà di circolazione e della libertà personale, adottate in forza di un’ordinanza prefettizia ed eseguite a discrezione delle forze di polizia nell’individuarne i destinatari, con espresso pregiudizio verso le persone migranti, in palese violazione delle riserve di legge e di giurisdizione costituzionalmente garantite a presidio delle libertà fondamentali.
Non solo. La giustificazione del provvedimento con ragioni che attengono alla “percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti” nei confronti di persone “non in regola con la normativa in materia di immigrazione” sembra alludere proprio a una giustificazione politica del provvedimento, visto che non si fa riferimento a fatti di reato né ad autori di reato ma a meri sospetti, a dispetto del chiarissimo dettato costituzionale secondo il quale, vale la pena ribadirlo ancora, nessuna restrizione degli spazi di libertà può essere determinata da ragioni politiche.
Preoccupa inoltre la tendenza ad acuire, anche per via istituzionale (quando le istituzioni dovrebbero invece cercare di porvi rimedio) le diseguaglianze del tessuto urbano, sempre più spaccato in zone di serie A, riservate a cittadini e turisti benestanti, e zone di serie B, lontane dalle luci del centro e verso le quali “i disturbatori” saranno verosimilmente allontanati, così esasperando le criticità delle zone già problematiche della città, che invece avrebbero più bisogno di politiche istituzionali di sostegno, integrazione e ricomposizione dei conflitti, per la sicurezza - quella vera, non quella “percepita” - di tutti.
L’Esecutivo di Magistratura democratica
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