Ungheria
La svolta di Orbàn
di Gualtiero Michelini e Vito Monetti
1. Con una procedura inusuale, la Commissione di Venezia adottava, già nel giugno 2011, un'Opinione sulla nuova Costituzione ungherese, che anticipava le preoccupazioni esplose in seno all'Unione europea con l'entrata in vigore della stessa lo scorso 1 gennaio.
La Commissione di Venezia è l'organo di alta consulenza/assistenza costituzionale del Consiglio d'Europa, che ha giocato e gioca un ruolo cruciale nel processo di institution building dei paesi membri di tale organizzazione internazionale, in particolare le nuove democrazie, i paesi entrati a far parte dell'UE in seguito all'allargamento del 2004-2007, e quelli candidati o potenziali candidati all'adesione all'UE. La peculiarità' dell'intervento in questione è che l'opinione della Commissione di Venezia non è stata richiesta dalle autorità del paese interessato, ma dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio.
Pur con il consueto linguaggio didattico-tecnico-diplomatico, la Commissione di Venezia esprimeva forti e ragionate preoccupazioni sul nuovo assetto costituzionale ungherese, rivelatesi purtroppo facilmente profetiche in seguito al successivo sviluppo degli eventi (1). La Commissione di Venezia criticava, in particolare, l'architettura costituzionale disegnata dal costituente ungherese, caratterizzata da scarsa trasparenza, dal frequente ricorso ai concetti di identità e tradizioni nazionali, dalla delega (per oltre 50 materie) a "leggi organiche", da adottarsi a maggioranza di 2/3. Osservava che, da un lato, il ricorso a leggi organiche per materie concernenti politiche culturali, religiose, morali, socio-economiche, finanziarie, materie normalmente lasciate al processo politico ordinario e decise a maggioranza semplice, rischia di bloccare il quadro legislativo del paese e non consentirne la naturale evoluzione (tanto più ove l'attuale maggioranza, che appunto gode del requisito dei 2/3 richiesto, dovesse mutare, senza che una successiva maggioranza semplice possa operare modificazioni); d'altro lato, sottolineava che materie quali il sistema giudiziario e la protezione dei diritti fondamentali dovrebbero essere delineati, nei loro aspetti principali proprio dalla Costituzione e non da strumenti legislativi subordinati, quantunque da adottarsi a maggioranza rafforzata, quali appunto le leggi organiche.
2. Senza affrontare in questa sede i problemi già emersi in relazione al pluralismo dei media ed al linguaggio contenuto nella nuova Costituzione riguardante la protezione degli ungheresi all'estero, potenzialmente foriero di conflitti con gli Stati ospitanti importanti comunità magiare, le maggiori preoccupazioni che hanno comportato l'intervento della Commissione europea sono relative all'alterazione dei checks and balances propri delle Costituzioni moderne in favore di una assoluta concentrazione dei poteri in capo al governo.
La Commissione europea, infatti, ha iniziato (già il 17 gennaio, dopo poco più di due settimane dall'entrata in vigore della nuova Costituzione) una procedura d'infrazione urgente per la violazione dei principi di indipendenza di tre istituzioni, la banca centrale, il potere giudiziario, l'autorità' di protezione dei dati personali (2).
Le questioni relative al potere giudiziario sono essenzialmente due: l'immediato abbassamento dell'età' pensionabile dei giudici e pubblici ministeri in servizio da 70 a 62 anni, e l'abolizione del consiglio superiore della magistratura.
La prima questione, giustificata dal legislatore ungherese con la modifica della struttura della Corte Suprema, ora denominata Curia, ha portata tra l'altro all'immediato pensionamento forzato dell'attuale presidente, già giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ed è in netta controtendenza con l'aumento dell'età pensionabile in atto per i pubblici funzionari, ed in genere i cittadini, ungheresi (ed europei). Secondo la Commissione, si tratta quantomeno di una violazione della normativa europea che vieta la discriminazione per ragioni di età.
Sulla questione dell'abolizione del consiglio superiore, invece, manca una precisa normativa europea di riferimento. Tuttavia, la Commissione chiede maggiori informazioni sulla sostituzione del Consiglio con un nuovo "National Judicial Office", organo non collegiale, ma diretto, appunto, da un singolo direttore nominato dal governo, e competente per la gestione dei tribunali, il loro bilancio, l'allocazione del personale di magistratura ed amministrativo, ed il reclutamento dei magistrati. Una struttura che quantomeno appare in contrasto con i principi dello stato di diritto quali valori fondanti dell'Unione europea e probabilmente con il diritto ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente ed imparziale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
3. Ovviamente, ciò che accade all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea riguarda tutti i cittadini della stessa. La cooperazione giudiziaria, in particolare, si basa sul mutuo riconoscimento, che a sua volta si basa sulla fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE, ancorché con differenti tradizioni giuridiche.
MEDEL, l'associazione dei magistrati progressisti europei, ha avviato contatti con i giudici ungheresi per ottenere maggiori informazioni e per eventuale supporto. Allo stato, purtroppo, non vi sono associazioni ungheresi partecipanti a MEDEL, ed i contatti sembrano condizionati da notevoli difficoltà di apertura all'esterno.
NOTE
(1). Opinion no. 621 / 2011 CDL-AD(2011)016 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) OPINION ON THE NEW CONSTITUTION OF HUNGARY Adopted by the Venice Commission at its 87th Plenary Session (Venice, 17-18 June 2011) in http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)016-E.pdf
(2). V. il comunicato stampa del 17 gennaio 2012, reperibile ad es. in http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/01/20120111_en.htm
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