Rassegna
Una riforma meditata. Non una svuotacarceri
Non è una legge svuotacarceri, ma anzi elimina gli automatismi per l’immediata fuoriuscita dal circuito giudiziario e restituisce alla magistratura di sorveglianza della sua autonomia decisionale». Ecco perché Riccardo De Vito, presidente di Magistratura democratica, auspica l’approvazione della riforma penitenziaria nella sua versione originale, senza le eccezioni sollevate dalle commissioni.
Presidente, perché condivide nel merito i contenuti di questa riforma?
Perché oggi l’ordinamento penitenziario, a causa di una serie di preclusioni e automatismi, impedisce alla magistratura di scrutinare i percorsi individuali di ogni detenuto. La riforma, invece, riporta al centro l’importanza delle misure alternative al carcere e il potere-dovere del magistrato di sorveglianza di analizzare ogni percorso rieducativo, per capire se il detenuto è meritevole di accedere ai benefici e in caso di non meritevolezza, meglio un “no” spiegato e motivato che non una mera dichiarazione di inammissibilità.
Come mai ha suscitato contrasti così aspri all’interno della stessa magistratura?
L’esecuzione della pena è un tema naturalmente molto sensibile, perché è la plastica concretizzazione dell’ordinamento penale nei confronti dei cittadini. Tuttavia, ritengo che per contestare la riforma sono stati utilizzati argomenti capziosi.
È stato sostenuto che si tratti dell’ennesima misura “svuotacarceri”.
Non è così: questo intervento è diverso dai precedenti, che erano di carattere emergenziale e volti a ridurre i numeri all’interno delle carceri. La riforma, invece, elimina proprio gli automatismi finalizzati all’immediata fuoriuscita del detenuto. Non a caso viene ridisegnato il parametro dell’osservazione penitenziaria in maniera più conforme ai moderni approcci criminologici, offrendo al magistrato un quadro trattamentale più funzionale a cogliere le molteplici cause dei crimini. In questo modo, noi giudici di sorveglianza riprendiamo in mano il ruolo di garanzia che l’articolo 27 della Costituzione ci attribuisce.
Lei vede con favore le misure alternative al carcere. Alcuni interlocutori, però, le hanno contrapposte alla certezza della pena.
La certezza della pena deve essere intesa come pena tempestiva. È una distorsione di pura campagna elettorale, invece, pensare che significhi la sua immutabilità. Anzi, le dico di più: proprio l’immutabilità della pena è il peggiore nemico della sicurezza, perché non cogliere quando un detenuto è rieducato e può uscire dal carcere significa lasciarlo incattivire nella scuola del crimine. Quanto più la pena rieduca, tanto più la sicurezza dei liberi viene salvaguardata. Aggiungo anche che le cosiddette “misure di comunità” non sono un’alternativa a poco prezzo del carcere, ma impegnano l’uomo come se fosse il carcere, collocandolo però nel mare stesso in cui deve di nuovo imparare a nuotare. Si tratta di strumenti efficaci, come testimoniato dai numeri in materia di recidiva.
Un altro tema sensibile è legato al 41-bis. Questa riforma lo modificherà in qualche modo?
Assolutamente no, perché la stessa delega esclude il 41-bis dalla materia di riforma. Si è sostenuto che potesse essere messo sotto attacco dalla norma sullo scioglimento del cumulo delle pene. Questo principio consente ai detenuti che cumulano condanne per reati di mafia e comuni, che la pena espiata per prima riguardi i reati di stampo mafioso, facendo sì che la pena residua – se ricorrono i presupposti – possa essere espiata in modo alternativo. Questo, del resto, è già codificato dalla giurisprudenza di Cassazione e costituzionale, ma si tratta di un principio che non si applica al 41-bis, che è norma speciale. Il magistrato di sorveglianza che disponesse lo scioglimento del cumulo per chi è sottoposto al 41-bis lo farebbe in violazione della legge.
L’attuale clima politico e la campagna elettorale stanno complicando l’iter di approvazione, sulla scia dell’ansia dell’opinione pubblica?
È più difficile che venga approvata solo se si rinuncia a spiegare in modo convincente che un detenuto che sconta la pena in un ambiente che tutela i suoi diritti è più facilmente rieducabile e utilmente inseribile nel circuito sociale. Altrimenti, il rischio è che si finisca preda della democrazia emozionale, in cui prevalgono paura e rancore.
Giulia Merlo
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