La scelta dei commissari di concorso: il Csm torni ad assumerne la responsabilità

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La scelta dei commissari di concorso: il Csm torni ad assumerne la responsabilità


Esiste uno stretto legame tra autonomia, indipendenza e meccanismi di selezione di coloro che saranno chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali.


Di ciò era ben consapevole il Costituente, che ha riservato esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura i provvedimenti in materia di “assunzioni dei magistrati” (art. 105 Cost.), associandovi la regola costituzionale del reclutamento dei magistrati ordinari soltanto tramite concorso (art. 106 Cost.).


Nel nostro modello costituzionale, ispirato al principio di legalità, la legittimazione democratica all’esercizio della giurisdizione risiede, infatti, nell’imparzialità e nell’indipendenza, rafforzate e garantite proprio tramite un meccanismo concorsuale basato unicamente sulla verifica, in capo ai candidati, del possesso di determinate conoscenze tecniche e di capacità di ragionamento critico.


Il concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, assistito dalla garanzia dell’anonimato dei candidati e affrancato da qualunque filtro politico sulle loro qualità personali, corrisponde a una forma di selezione affidata non certo al caso o alla sorte, bensì alla verifica del possesso di determinate capacità di ragionamento e di specifiche competenze, peraltro non secondarie, dato che un insieme non semplice di conoscenze tecniche si richiede, oggi, per soddisfare quell’irrinunciabile garanzia di controllo sui provvedimenti giudiziari che è la motivazione.


Eppure, proprio alla mera sorte e alla pura casualità il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di affidare i meccanismi di individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, negli ultimi tre concorsi banditi con DD.MM. 29.10.2019, 1.12.2021 e 18.10.2022.


Lo strumento selettivo del sorteggio, di per sé, non è certo sconosciuto alle istituzioni giudiziarie, come dimostrano i casi della designazione dei giudici popolari delle Corti di assise, dei componenti del Tribunale dei Ministri ovvero dei giudici popolari integranti il collegio della Corte costituzionale nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica.


Ma le ragioni che presiedono al suo impiego sono, tipicamente, estranee agli ambiti di esercizio del potere discrezionale, essendo piuttosto legate all’esigenza di garantire l’imparzialità dei selezionati.


Tale esigenza, tuttavia, non presiede alla designazione dei componenti di una commissione di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, ove la principale necessità risiede invece nella selezione di una commissione esaminatrice autorevole e di alto profilo, pienamente legittimata, così, a svolgere l’alto e delicato compito che ad essa soltanto spetta, ossia di scegliere coloro che saranno chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali.


Per questo crediamo che il ricorso al sorteggio, per il Consiglio superiore della magistratura, rappresenti uno strumento per sfuggire alla responsabilità, sullo stesso gravante, di operare scelte motivate, trasparenti e coerenti con gli scopi costituzionali che ne orientano l’azione, oltre che un modo per svilire un passaggio davvero cruciale nella “assunzione dei magistrati”, qual è quello della designazione dei componenti le commissioni esaminatrici.


D’altra parte, l’avere affidato a un “tiro di dadi” la selezione dei commissari di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria non sembra avere portato alcun miglioramento, in termini di qualità ed efficienza, alla complessiva azione amministrativa, come dimostrano i dati relativi alle ultime procedure concorsuali, in cui le cronache hanno segnalato plurime problematiche connesse alla gestione delle prove scritte.


Consegnare alla sorte l’individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici non ci sembra, in definitiva, la strada migliore per assicurare a queste ultime quella composizione autorevole e di alto profilo, indispensabile per garantire un accesso parimenti autorevole alle funzioni giurisdizionali e in grado di rafforzare, per tale via, l’indipendenza stessa dell’istituzione giudiziaria e la sua complessiva credibilità di fronte alla cittadinanza.


È tempo, dunque, che il Csm prenda atto del fallimento del sorteggio quale metodo di selezione dei commissari per il concorso e torni ad assumersi, in questa materia, la responsabilità di scelte discrezionali, trasparenti e rendicontabili.

Roma, 30 maggio 2023.

 

L’Esecutivo di Magistratura democratica

30/05/2023

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