Governo

Prime misure e nomine di peso

di Esecutivo di Magistratura Democratica

Decreti per l’emergenza carceri e sul processo civile TESTI

LA SCHEDA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato provvedimenti in materia di
giustizia civile e penale: un decreto-legge sull’emergenza nelle
carceri; un disegno di legge con interventi per il recupero
dell’efficienza del processo penale; un regolamento che introduce la
Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti; un decreto-legge sul
sovraindebitamento del piccolo imprenditore e del consumatore e
sull’efficienza del processo civile; il primo decreto legislativo di
attuazione della delega per la revisione delle circoscrizioni
giudiziarie relativo ai giudici di pace.

Decreto-legge sull’emergenza nelle carceri (IL TESTO)

Le
misure introdotte riducono il fenomeno delle “porte girevoli” e
consentiranno di applicare la detenzione presso il domicilio introdotta
dalla legge n.199 del 2010 per un maggior numero di detenuti.

Più
in dettaglio, il provvedimento introduce due modifiche nell’art. 558 del
codice di procedura penale. Con la prima si prevede che, nei casi di
arresto in flagranza, il giudizio direttissimo debba essere
necessariamente tenuto entro, e non oltre, le quarantotto ore
dall’arresto, non essendo più consentito al giudice di fissare l’udienza
nelle successive quarantotto ore.

Con la seconda modifica viene
introdotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate per
reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione dinanzi
al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo. In
questi casi l’arrestato dovrà essere, di norma, custodito dalle forze
di polizia, salvo che ciò non sia possibile per mancanza di adeguate
strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell’arrestato o
la sua pericolosità. In tali casi, il pubblico ministero dovrà adottare
uno specifico provvedimento motivato.

Queste misure consentiranno
di ridurre significativamente e con effetti immediati lo stato di
tensione detentiva determinato dal numero di persone che transitano
nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi (nel 2010 altre 21.000
persone sono state detenute per un periodo non superiore a tre giorni).

Il
decreto-legge prevede altresì l’innalzamento da dodici a diciotto mesi
della pena detentiva che può essere scontata presso il domicilio del
condannato anziché in carcere. Secondo le stime dell’amministrazione
penitenziaria, sarà così possibile estendere la platea dei detenuti
ammessi alla detenzione domiciliare di ulteriori 3.300 unità, che si
aggiungeranno agli oltre 4.000 che ad oggi hanno beneficiato della legge
199 del 2010.

Disegno di legge per il recupero dell’efficienza del processo penale.

Interviene
su quattro materie, attraverso lo strumento della delega al Governo:
depenalizzazione; sospensione del procedimento nei confronti degli
irreperibili; sospensione del procedimento con messa alla prova; pene
detentive non carcerarie.

a) depenalizzazione: si prevede la
trasformazione in illecito amministrativo dei reati puniti con la sola
pena pecuniaria, con esclusione dei reati in materia di edilizia
urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e
bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica.
Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le condotte di vilipendio
comprese tra i delitti contro la personalità dello Stato. Il termine per
l’attuazione della delega è di diciotto mesi.

b) sospensione del
procedimento nei confronti degli irreperibili: coerentemente con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo si tende a garantire
l’effettiva conoscenza del processo. La delega prevede che la
sospensione del dibattimento comporta una sospensione della prescrizione
per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato;
quindi se il reato si prescrive in 6 anni, il corso della prescrizione
sarà sospeso per 6 anni, dopo i quali ricomincerà a decorrere. Questo
periodo dovrà servire a portare il processo a conoscenza dell’imputato.
La sospensione del processo non opera nei casi in cui si può presumere
che l’imputato abbia conoscenza del procedimento, ad esempio quando è
stato eseguito un arresto, un fermo o una misura cautelare o nei casi di
latitanti (che si sono volontariamente sottratti alla conoscenza del
processo). La sospensione del procedimento non opera nei casi di reato
di mafia, di terrorismo o degli altri reati di competenza delle
Direzioni distrettuali.

c) sospensione del procedimento con messa
alla prova: è prevista in caso di reati non particolarmente gravi
(puniti con pene detentive non superiori a quattro anni). La sospensione
con messa alla prova è rimessa a una richiesta dell’imputato, da
formularsi non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado. La messa alla prova consiste in una serie di prestazioni,
tra le quali un’attività lavorativa di pubblica utilità (presso lo
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni
di assistenza sociale e di volontariato), il cui esito positivo
determina l’estinzione del reato. Potrà essere concessa soltanto una
volta (o due, purché non si tratti di reati della medesima indole) a
condizione che il giudice ritenga che l’imputato si asterrà dal
commettere ulteriori reati.

d) pene detentive non carcerarie: è
prevista l’introduzione di due nuove pene detentive non carcerarie: la
reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata
dimora. Queste pene sono destinate a sostituire la detenzione in carcere
in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a
quattro anni. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice
della cognizione, con notevoli vantaggi processuali. Si tratta di
modifiche in linea con gli obiettivi generali del provvedimento
legislativo, che intende realizzare una equilibrata “decarcerizzazione” e
dare effettività al principio del minor sacrificio possibile della
libertà personale.

Regolamento in materia di Carta dei diritti e doveri dei detenuti

Con
questo provvedimento si modifica l’ordinamento penitenziario, così da
fornire al detenuto, al momento del suo ingresso in carcere, e ai suoi
familiari, una guida in diverse lingue che indichi in forma chiara le
regole generali del trattamento penitenziario e che fornisca tutte le
informazioni indispensabili su servizi, strutture, orari e modalità di
colloqui, corrispondenza, doveri di comportamento.

• Decreto-legge sull’efficienza e processo civile e sul sovraindebitamento (IL TESTO)

Viene
data una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di
piccole imprese e famiglie, a cui non sono applicabili le disposizioni
vigenti in materia di procedure concorsuali. A questi soggetti viene
offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di
ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del
soggetto in crisi. Le norme introducono, per la prima volta in Italia,
un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le
obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di
una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di
recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un intervento limitato
dell’autorità giudiziaria (che si limita ad omologare l’accordo
raggiunto tra debitore e creditore), mentre decisivo è il ruolo svolto
dai neocostituiti organismi di composizione della crisi, che, composti
da professionisti in possesso di adeguata preparazione, favoriscono la
definizione dell’accordo e ne seguono l’attuazione.

Sono previste
alcune correzioni alla disciplina della mediazione, per potenziarne
l’utilizzo; una modifica alle norme sull’istanza di prelievo per
eliminare alcune distorsioni verificatesi nella prassi; la fissazione di
un limite alle spese liquidabili per le controversie davanti ai giudici
di pace per le quali non e’ richiesta l’assistenza di un difensore.
Questa norma e’ volta ad eliminare il contenzioso seriale che spesso
grava su tali uffici con gravi conseguenze in termini di costi e carichi
di lavoro.

E’ prevista inoltre una proroga di un anno per i
magistrati onorari in servizio, tenuto conto, da un lato, della
necessità di procedere alla riforma organica della magistratura
onoraria, dall’altro di completare l’attuazione della delega in materia
di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Schema di decreto legislativo per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici dei giudici di pace

E’
stato approvato in prima lettura lo schema del primo dei decreti
legislativi di attuazione della delega sulla revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, riferito agli uffici dei giudici di pace. Il
decreto, che sarà trasmesso alle Camere per i relativi pareri, prevede
l’accorpamento di diversi uffici, consentendo di recuperare 1944 giudici
di pace, 2104 unità di personale amministrativo, con un risparmio di
spesa, a regime, pari a 28 milioni di euro l’anno.

07/12/2011

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