Focus
Ungheria, riforma del sistema giudiziario
di Simona Granata-Menghini*
In un parere giuridico adottato il 16-17 marzo 2012 (http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-AD(2012)001-e.pdf), la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa (www.venice.coe.int) ha severamente criticato la recente riforma del sistema giudiziario ungherese.
In un precedente parere giuridico sulla nuova costituzione ungherese (http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)016-e.pdf), la Commissione di Venezia aveva ammonito contro il rischio di derive antidemocratiche nel campo della magistratura, individuando il fulcro del problema da un lato nell’assenza di norme costituzionali a garanzia dell’indipendenza del potere giudiziario come potere separato dall’esecutivo e dal legislativo, e d’altro lato nella scarsità e vaghezza delle disposizioni esistenti sull’organizzazione delle corti.
I timori della Commissione sono stati confermati con l’adozione da parte del parlamento ungherese, il 28 novembre 2011, delle leggi sull’organizzazione e l’amministrazione dei tribunali (legge CLXI) e sullo statuto giuridico e la remunerazione dei giudici (legge CLXII). La riforma relega il pre-esistente (e, secondo le autorità ungheresi, inefficiente) Consiglio Nazionale dei Magistrati, composto esclusivamente di giudici, ad un ruolo meramente consultivo di “supervisione dell’amministrazione centrale delle corti”, mentre attribuisce pieni poteri alla persona del Presidente dell’Ufficio Giudiziario Nazionale, di nuova creazione. Questa concentrazione di poteri nelle mani di un individuo è unica in Europa. Il Presidente dell’UGN è eletto per nove anni dal parlamento, con maggioranza qualificata di 2/3, tra i giudici con almeno cinque anni di servizio, senza consultazione con il Consiglio Nazionale dei Magistrati; al termine del mandato, il Presidente rimane in carica fino all’elezione del suo successore: trattandosi di un’elezione con la maggioranza di 2/3, l’esercizio interinale puo’ protrarsi sino a divenire una proroga de facto del mandato.
I poteri del Presidente sono vastissimi: tra le oltre cinquanta attribuzioni esclusive, particolarmente problematiche sono l’iniziativa legislativa nel campo del giudiziario; il potere di proporre al Presidente della Repubblica la nomina e la revoca dei magistrati; il potere di nomina dei presidenti, vice-presidenti e capi divisione dei tribunali e delle corti d’appello; il potere di decidere le assegnazioni e il trasferimento, in caso di riorganizzazione del tribunale, dei magistrati (che in caso di rifiuto possono essere rimossi); il potere di decidere l’attribuzione dei casi e il trasferimento di casi da un tribunale ad un altro. Questi poteri sono personali: l’UGN non è un vero organo collettivo, ma una semplice struttura amministrativa di supporto del Presidente.
Il Presidente deve presentare un rapporto sulle proprie attività al Consiglio Nazionale dei Magistrati ogni sei mesi e ai Presidenti della Corte Suprema e delle corti d’appello regionali e dei tribunali ogni anno. Tuttavia, non gli è fatto obbligo di riferire sui criteri adottati nelle proprie decisioni. Le decisioni del Presidente dell’UGN sono sottoposte ad un generico dovere di trasparenza, ma non ad un obbligo di motivazione. Non è prevista possibilità di ricorso innanzi a un tribunale.
I giudici sono sottoposti ad un periodo probatorio di tre anni, rinnovabile. Questi periodi si sessieguono spesso ad una prima esperienza come segretario giudiziario per un periodo fino a sei anni. In pratica, quindi, la situazione precaria dei giudici ad inizio carriera puo’ protrarsi per un periodo irragionevolmente lungo.
Una disposizione transitoria cambia l’età pensionabile dei giudici da 70 a 62 anni, con il risultato che tra 225 e 270 giudici ungheresi su 2900 lasceranno le funzioni entro breve.
La Commissione di Venezia, pur riconoscendo la necessità di una riforma del sistema giudiziario ungherese al fine di aumentarne l’efficienza, ha ritenuto che la riforma recentemente adottata ne minacci l’indipendenza e crei il rischio di violazioni del diritto all’equo processo garantito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Commissione di Venezia ha quindi raccomandato la revisione non solo delle due leggi in questione, ma anche, ancora una volta, della Costituzione.
*Vice-Segretaria della Commissione di Venezia
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