Focus - Ritardi
Procedimenti disciplinari
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER RITARDI
ISTRUZIONI PER L’USO
Quelle che seguono sono precauzioni dirette anzitutto ad evitare di essere a rischio di procedimenti disciplinari per ritardo nel deposito di provvedimenti. Sono istruzioni in parte basate su norme di varia natura (processuali, ordinamentali e consiliari), ed in larga parte derivanti dalla mia esperienza come difensore disciplinare. Ovviamente tutti noi siamo convinti della necessità di dare il migliore servizio possibile ed è indubbio che il ritardo nel deposito può crare problemi alle cancellerie, agli avvocati e agli utenti, ma la mia esperienza è che normalmente i magistrati “attinti” da procedimenti disciplinari sono tra i migliori, i più generosi, attenti ai diritti e al servizio che danno più che alle proprie statistiche e che alle carte formalmente in regola.
Claudio Castelli – Tribunale di Milano
PRIMA (ovvero nel corso della tua normale attività)
Fotografa la situazione del tuo ruolo e di quanto erediti, quando vieni assegnato ad un nuovo posto.
Conserva gli eventuali provvedimenti di riassegnazione a te di procedimenti, di ruoli o di parti di ruolo.
Chiedi di avere almeno semestralmente le statistiche comparate e l’elenco delle sentenze non depositate e depositate in ritardo, da cui puoi capire la tua attività ed anche se qualcosa non va.
Segnala le situazioni significative di difficoltà lavorative per iscritto.
Segnala eventuali problematiche di salute o familiari.
Programma il tuo lavoro in modo che il numero delle sentenze incamerate sia compatibile con un deposito tempestivo delle motivazioni.
Se sei addetto al penale ricorda che puoi indicare nel dispositivo termini ulteriori rispetto ai quindici giorni ordinari (sino a 90 – art. 544 co. 3 C.P.P.). In caso di ritardo giustificato i termini possono essere prorogati, su richiesta motivata del giudice, per una sola volta con provvedimento del Presidente della Corte di Appello o del Presidente del Tribunale “per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando se necessario, il giudice estensore da altri incarichi” dandone comunicazione al C.S.M. (art. 154 co. 4 bis Disp. Att. C.P.P.)
Verifica periodicamente se nel tuo ruolo esistano false pendenze derivanti da mancati o erronei scarichi di cancelleria.
In caso di difficoltà chiedi un intervento dei dirigenti per aiutarti. Il tuo fallimento è il loro fallimento ed il primo ruolo di un capo è quello di aiutare. Diverse soluzioni sono possibili:- esenzioni temporanee con successive riassegnazioni riequilibratrici una volta superate le difficoltà, - mesi sabbatici da utilizzare unicamente per scrivere le sentenze (affidando le udienze già fissate ai GOT) o adottando una diversa organizzazione.
Conserva le statistiche, le riassegnazioni e le tue segnalazioni.
IN CASO DI ISPEZIONE ORDINARIA
Se ti vengono mosse contestazioni o richieste di chiarimenti, collabora e dai tutti gli elementi, ma sappi che qualsiasi cosa dirai e scriverai potrà essere utilizzata in un eventuale e successivo procedimento disciplinare.
Se ti viene chiesto qualcosa di più rispetto ai ritardi o alla attività ordinaria ( ricordiamo che le ispezioni possono riguardare solo i servizi di cancelleria e quanto si trae da essi) chiedi il mandato ispettivo, perché per qualsiasi approfondimento che vada oltre ciò l’ispettore deve avere uno specifico mandato dal Ministro ed è tenuto a mostrartelo in quanto da esso potrai verificarne fini e limiti (Risoluzioni C.S.M. 17 maggio 1995 e 26 ottobre 1995).
Collabora per le eventuali risposte e giustificazioni chieste al dirigente del tuo ufficio.
IN CASO DI PROCEDIMENT0 DISCIPLINARE
Nomina subito un difensore (magistrato o avvocato).
Raccogli immediatamente la documentazione necessaria:
Segnalazioni e giustificazioni già avanzate (eventuali certificati medici propri o di familiari).
Statistiche.
Sentenze depositate in ritardo.
Impugnazioni ed esito in appello delle stesse.
Durata dei procedimenti (se in grado di dimostrare l’operosità e l’attenzione alla ragionevole durata).
Attestazioni di cancelleria circa la regolarizzazione dei ritardi.
Attestazioni del dirigente o dirigenti del tuo ufficio relativa alla qualità del carico, ad eventuali cause di giustificazione e alla laboriosità.
Controlla l’esattezza delle contestazioni e dei dati ivi contenuti (spesso vi sono errori derivanti da errori dei registri, da ritardi delle cancellerie, dal calcolo operato sul termine di 30 giorni e non su quello adottato ai sensi dell’art. 544 co. 3 C.P.P.)
Controlla la data in cui la Procura generale hanno avuto notizia del fatto, in quanto la Procura generale può promuovere l’azione disciplinare entro un anno da tale data a pena di decadenza.
Tieni conto che i periodi di astensione per maternità non possono essere computati come ritardo (Delibera C.S.M. 23 ottobre 2002).
Rileva che il periodo feriale effettivamente goduto dal magistrato non dovrebbe esere computato nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari perché la prestazione lavorativa risulta, in tale periodo, non esigibile (anche se sul punto non vi è ancora alcuna pronuncia della sezione disciplinare).
Presentati avanti al Procuratore Generale o, almeno, alla sezione disciplinare “pulito” senza più ritardi e, se possibile, con le sentenze anche successive alla contestazione depositate tempestivamente.
Compari personalmente avanti al Procuratore generale producendo una breve memoria riassuntiva tua o del difensore. La comparizione personale avanti al Procuratore generale e alla sezione disciplinare del C.S.M. non è un problema processuale, ma di rispetto per l’organo.
Ricordati che il P.G., come la Sezione disciplinare, sono magistrati ed amano la chiarezza e la concisione (no alle memorie di decine di pagine, ma poche pagine e molti documenti a comprova di quanto si vuole sostenere).
Ricordati che il P.G., come la sezione disciplinare, può non conoscere le specificità della tua attività giudiziaria ( specie se è specializzata) e che occorre spiegarla, facendo capire quali sono le regole dell’arte e perché tu le hai rispettate.
Abbi fiducia in te stesso e nel tuo giudice.
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