Documento Congressuale gruppo lavoro
XIX CONGRESSO DI MAGISTRATURA DEMOCRATICA
QUALE GIUSTIZIA AL TEMPO DELLA CRISI
Come cambiano diritti, poteri e giurisdizione
Roma, 31 gennaio/3 febbraio 2013
DOCUMENTO PER IL CONGRESSO DEL GRUPPO LAVORO
DIRITTI DEL LAVORO AL TEMPO DELLA CRISI
Nei due anni trascorsi dall’ultimo Congresso la metamorfosi del lavoro, del mondo del lavoro e del diritto che lo regola, si è completamente compiuta.
La finanziarizzazione del nostro orizzonte costituzionale, recentemente consacrata dall’introduzione del Fiscal Compact, ha strattonato tutti quelli che i giuristi del lavoro consideravano imprescindibili capisaldi: l’inderogabilità della normativa in ragione della maggiore debolezza dei lavoratori, la centralità del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, la tutela reintegratoria dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il ruolo della contrattazione collettiva nazionale.
L’attrazione del contratto di lavoro nella dimensione privatistica, ad esempio attraverso la possibilità introdotta dalla legge 183/2010 di prevedere nei contratti individuali tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo di licenziamento (sia pure con l’assistenza o consulenza delle commissioni di certificazione), pretermette tutte le esigenze di tutela che da sempre sono ricollegate alla minore forza contrattuale di chi si obbliga a rendere la propria prestazione in cambio di una retribuzione essenziale per vivere.
La precarizzazione dei rapporti di lavoro, perpetuata in nome di insopprimibili esigenze di flessibilità a loro volta indotte dalla imperante competitività, ha da ultimo compiuto un altro passo avanti con la legittimazione del primo contratto a termine acausale di lunga durata (12 mesi), introdotto dalla cd. Riforma Fornero.
Lo smantellamento pressoché integrale dell’articolo 18 e con esso del diritto al posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo ha destabilizzato l’intero sistema di tutela dei lavoratori, non solo eliminando lo schermo protettivo dietro cui potevano trovare concreta possibilità di attuazione tutti gli altri diritti ancora formalmente riconosciuti (ad esempio, di libera manifestazione del pensiero, di associazione, di tutela della salute) ma provocando un mutamento, anche lessicale, nella percezione della tutela reintegratoria.
Nella legge n. 92 del 2012 la reintegra nel posto di lavoro, tradizionalmente ricondotta ad un risarcimento in forma specifica in coerenza con i principi generali dell’ordinamento, è invece presentata come una sanzione in danno del datore di lavoro e tendenzialmente applicabile in ipotesi di comportamenti datoriali discriminatori o fraudolenti.
Il che equivale a ridurre la reintegra, un tempo punto di forza dei diritti del lavoro, a risposta sanzionatoria verso comportamenti datoriali direttamente lesivi della dignità dei lavoratori.
La valorizzazione della contrattazione collettiva di prossimità, preannunciata dalla rottura dell’unità di azione sindacale, con possibilità di derogare non solo alla contrattazione nazionale ma alle stesse previsioni di legge, conferma il riconoscimento di un primato assoluto alla parte imprenditoriale nella organizzazione del lavoro.
Il culto della flessibilità in ogni momento del rapporto di lavoro (tanto “in entrata” quanto “in uscita” e nella individuazione delle regole) mentre ha impoverito i lavoratori, non ha giovato al mercato del lavoro, se è vero che si conta oggi la più elevata percentuale di disoccupazione dell’ultimo decennio in termini assoluti (circa il 12% della forza lavoro) ed anche con riferimento alla disoccupazione giovanile (arrivata alla cifra record del 37,1 % pressochè raddoppiata dal 2007).
Gli aspetti fin qui elencati, e sui quali si rinvia all’analisi oggetto del Commentario sulla Riforma Fornero, pubblicato sul sito MD, costituiscono null’altro che il versante giuridico della cupa crisi che affligge, in termini di povertà e disuguaglianze, moltissimi cittadini di questo paese.
La giustizia del lavoro, che in era berlusconiana, con il cd. collegato lavoro, si voleva dribblare favorendo forme di arbitrato e certificazione (si rinvia sul punto a “Il collegato lavoro: ancora una legge per la riduzione dei diritti", Q.G. n.6/2010), è stata resa sempre più inaccessibile, sia aumentandone il costo (con la sostanziale imposizione della condanna alle spese in caso di soccombenza e l’estensione del contributo unificato che elimina la previgente gratuità del processo del lavoro), sia omettendo qualsiasi intervento che a livello organizzativo, per numero di giudici e di processi, potesse garantire celerità nella trattazione (la corsia preferenziale – a costo zero - introdotta dalla legge n. 92 del 2012 riguarda unicamente i processi di impugnativa di licenziamenti per cui si applichi la tutela reale dell’articolo 18, così moltiplicando le disparità che a parole si dichiarava di voler combattere, ed è stata adottata al dichiarato fine di evitare alla parte datoriale soccombente costi eccessivi connessi a licenziamenti dichiarati illegittimi).
Il percorso a senso unico guidato dalle esigenze dell’economia è stato attuato anche attraverso eclatanti prove di forza, come nella vicenda Fiat in cui pronunce giurisdizionali di antisindacalità e discriminatorietà della condotta imprenditoriale non hanno impedito lo svuotamento di fatto del ruolo del sindacato, reso possibile dalla rottura della antica unità di azione (solo formalmente arginata dall’Accordo interconfederale dell’11 giugno 2011) e da una normativa, l’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, come incautamente modificata dall’esito referendario del 1995, che un accorto legislatore avrebbe dovuto tempestivamente modificare.
La svolta, anche legislativa, nel senso del primato del potere imprenditoriale, presentato come essenziale ai fini del pareggio di bilancio e della riduzione del debito pubblico, costituisce una tappa avanzata di quella lotta di classe che nella accezione storica attuale, descritta da Luciano Gallino (“La lotta di classe dopo la lotta di classe”, ed. Laterza, 2012), muove dall’alto verso il basso, dal capitale al lavoro e che consegna oggi una sistema che ignora o dimentica il peso democratico del lavoro.
Se è abbastanza semplice l’analisi di quanto accaduto nel corso degli ultimi anni e per effetto di un legislatore preoccupato unicamente del monito europeista, sostenuto e giustificato con dati statistici presto rivelatisi vacui e fallaci, dalla flessibilità come condizione per favorire l’occupazione alla necessaria eliminazione dell’articolo 18 dello Statuto per sollecitare investitori stranieri, ardua è invece la strada che potrebbe restituire dignità al lavoro. A cominciare anche da una Europa che sui temi del lavoro e dell’occupazione “decente” dovrà anche ritrovare lo slancio dei primi anni del XXI secolo senza delegare alla BCE o ai poteri economici degli Stati più importanti le scelte cruciali in materia, ma orientando la barra verso la coesione sociale ed i diritti di cittadinanza che rappresentano – nel mondo – il modello più coerente degli ultimi 70 anni dello stato di diritto.
Prima ancora sarà necessario ricreare una contaminazione tra l’economia ed i valori, quelli espressi dalla nostra Carta Costituzionale, per ricondurre la prima in un alveo di compatibilità con i principi democratici e con le scelte valoriali di tutela, cercando di interrompere quel “circolo vizioso di carattere epistemologico, per il quale da un lato i modelli economici creati dalla teoria finiscono per essere identificati con la realtà, e dall’altro si pongono, in nome dell’utilitarismo, delle norme di razionalità economica che ignorano completamente la Costituzione”, (L. Ferrajoli, assemblea Economia Democratica 15.12.2012).
Confidando in un progetto di New Deal Europeo, come suggerisce Barbara Spinelli (“Moderatamente europeo”, La Repubblica 27.12.12) , quindi, nella ripresa degli investimenti e nell’aumento delle risorse del bilancio dell’Unione a sostegno di piani europei nella ricerca, nelle infrastrutture, nell’energia, nella tutela ambientale, si dovrà intervenire, nel nostro ordinamento lavoristico, con una serie di misure atte a far camminare il mondo del lavoro su un terreno di responsabilità e lealtà.
Sarà inevitabile una riduzione ad unità dei vari contratti di lavoro nell’ottica di maggiore effettività sia quanto al contenuto del rapporto sia quanto al destinatario della prestazione.
Occorrerà riprendere il criterio unificante di dipendenza economica, quale substrato delle necessarie forme di tutele, cancellando le fattispecie di parasubordinazione e più o meno false partite Iva costruite su una autonomia solo di facciata, e non significativa nel contesto di protezione dei diritti dei lavoratori, e valorizzando la comunanza delle tante persone che nessun’altra risorsa possiedono per procurarsi un’esistenza libera e dignitosa se non la propria forza lavoro.
Sarà necessario stimolare, partendo da questo elemento unificante, una nuova coscienza di condivisione dei diritti – se si vuole anche di classe, di appartenenza - che possa ridare forza alle esigenze di tutela del lavoro, della sua dignità, tuttora elemento portante della nostra Costituzione, fino a produrre appropriati cambiamenti normativi.
Prioritario sarà anche l’intervento per una disciplina normativa sulla rappresentanza sindacale, attuativa dei criteri costituzionali, in grado di veicolare le istanze concrete dei lavoratori e garantire il peso effettivo della “maggioranza” dei lavoratori.
Diviene essenziale inoltre promuovere da un lato forme di più intenso coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella gestione aziendale e dall’altro introdurre forme più penetranti di intervento pubblico, non solo attraverso il reddito di cittadinanza e attraverso la razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali (totalmente mancata con la Riforma Fornero), ma nella prospettiva di una mobilità compatibile con le esigenze del mercato e intrisa di formazione, manutenzione e promozione delle esperienze e potenzialità.
Occorrerà provare a realizzare un sistema che sappia guardare al futuro e che non rappresenti, come quello attuale, un tragico e umiliante ritorno al passato, quello antico a cui fa cenno il professor Umberto Romagnoli nella postfazione al nostro Commentario.
I coordinatori: Carla Ponterio e Roberto Riverso
con la collaborazione di Fabrizio Amato, Sergio Mattone e Rita Sanlorenzo
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