*Il commento tiene conto del testo provvisorio del decreto legge e di quanto è dato sapere, e rappresenta un contributo per orientarsi
Il d.L. rappresenta una manovra a finalizzata ridurre i danni della grave situazione penitenziaria in modo articolato ed arlecchinesco, ma di limitata portata e di corto respiro. Risponde parzialmente alla CEDU della sentenza Torregiani prevedendo finalmente e con ritardo, tanto la fondamentale figura del Garante dei detenuti e delle persone private della libertà (pur se con ombre sulla effettiva indipendenza), quanto i casi, i modi ed i tempi della tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti e dell’esecuzione, mediante il reclamo giurisdizionale e il giudizio di ottemperanza, globalmente assegnato al Magistrato di Sorveglianza. Mentre non appresta ancora gli strumenti alternativi alla detenzione, di adeguamento della popolazione penitenziaria alla ricettività delle carceri.
Una manovra non aderente completamente allo spirito della legge penitenziaria, caratterizzata in primo luogo, da una visione meno trattamentale e rieducativa e più selettiva, in modo oggettivo con la stabilizzazione della detenzione domiciliare, secondo il modello della L. 199. In secondo luogo, dalla concentrazione di maggiori competenze sul magistrato di sorveglianza, a scapito della multidisciplinarietà del Tribunale, con implementazione della liberazione anticipata speciale a tempo accanto a quella ordinaria, la concessione del’ affidamento provvisorio, la proroga per sopravvenienza di titolo esecutivo. E dunque una torsione del sistema verso l’oggettività e la monocraticità. Infine vengono accolte alcune delle proposte della Commissione Mista in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, di rimozione di limiti alla concessione dell’affidamento terapeutico per tossicodipendenti o alcooldipendenti, di raccordo tra P.M.e magistrato di sorveglianza ex art. 51 bis O.P., e di implementazioni di procedimenti de plano, secondo le prassi virtuose già sperimentate da alcuni T.S.
La novella si caratterizza per l’intervento su tre misure alternative in particolare.
L’esecuzione domiciliare per fine pena o detenzione domiciliare ex l. 199, pur restando fuori il sistema dell’ordinamento penitenziario, viene stabilizzata nel quadro delle alternative ” fuori sede”, ma nulla innovando quanto a presupposti, condizioni, competenza.
L’affidamento al servizio sociale diventa ammissibile anche se la pena residua è di 4 anni di reclusione, ma alla condizione della lecita condotta nell’anno precedente. Spicca lo slivellamento con i 3 anni previsti dall’art. 656 ai fini della sospensione dell’esecuzione. Si prevede l’applicazione provvisoria della misura da parte del magistrato di sorveglianza, deroghe provvisorie passate alla competenza dell’UEPE ed una (discutibilissima) riformulazione dell’art. 51 bis O.P.
La nuova liberazione anticipata speciale, a termine e fuori sistema, pur aumentando la riduzione di pena di 75 giorni a semestre dall’entrata in vigore del decreto fino al dicembre 2015, e consentendo un abbuono di altri 30 giorni ai 45 già concessi a semestre, a decorrere dall’ 1 gennaio 2010, presenta profili opinabili discriminando per i titoli comprensivi dei delitti ex art.4 bis, ed ancorando il beneficio anche alla prova del concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori.
Francesco Maisto
Bologna, 18 dicembre 2013.