Congresso 2013
Modifiche statutarie
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI E’ FISSATO PER LE ORE 19,00 DI VENERDI’ 1 FEBBRAIO 2013
AVVERTENZA
Gli orari di apertura e chiusura in Commissione Verifica Titoli per la presentazione di emendamenti alle modifiche statutarie comunicati nel programma del congresso sono stati così modificati
VENERDI’ 1 FEBBRAIO
ore 9,30 -Apertura in Commissione Verifica Titoli della presentazione delle proposte di modifiche statutarie
ore 19,00- Chiusura per la presentazione delle proposte di modifiche statutarie
SABATO 2 FEBBRAIO – ore 21,00/24,00 -Sessione dedicata alla discussione delle modifiche statutarie
AVVERTENZA
Il Consiglio nazionale di Md nella riunione del 15 dicembre 2012 ha deliberato di proporre al congresso le modifiche statutarie di seguito riportate. Il report della riunione del 15 dicembre dava atto del contenuto essenziale delle due proposte, il cui testo è stato successivamente formalizzato dal Presidente in forma più completa, tenendo conto della norma di chiusura dello statuto di Md che rinvia allo statuto Anm per quanto non espressamente previsto.
A questo proposito va evidenziato che le proposte tengono ferma la previsione che agli aderenti a Md non si applicano le limitazioni che l'art.6, commi 2 e 3, dello statuto Anm pone in relazione alla partecipazione attiva alla vita politica.
METODO DI VOTAZIONE
Al fine di rendere funzionale la discussione in ordine alle modifiche statutarie si riportano di seguito alcune proposte per razionalizzare la discussione:
a) Le questioni relative alle modalità delle votazioni concernenti le modifiche statutarie potranno essere risolte sulla base del Regolamento del Senato della Repubblica;
b) Tenuto presente che le modifiche statutarie proposte non hanno una natura formale qualificata, le eventuali proposte di emendamenti alternativi dovranno fare riferimento al testo dello statuto attualmente vigente;
c) dovrà essere evitata la presentazione di subemendamenti al testo base delle proposte; ciò al fine di valutare sin dall’inizio la coerenza complessiva dello statuto come risultante dalle modifiche che vengono suggerite.
NOTA BENE
Il termine per la presentazione di emendamenti da parte di singoli aderenti è
inderogabilmente fissato per le ore 19,00 di venerdì 1 febbraio 2013
LE DUE PROPOSTE
A) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
La scelta di istituire un collegio anche all’interno di Md non deve essere vissuta come un elemento di debolezza, ma come una risposta corretta ad esigenze attuali, come è emerso poco più di un anno fa dopo la misura cautelare che raggiunse Vincenzo Giglio. In quella sede il consiglio nazionale adottò nell’immediatezza una decisione di sospensione del collega dal Gruppo e tale decisione, adottata col consenso di tutti in assenza di una previsione di statuto, e è ancora operativa. Non più rinviabile si presenta la istituzione di un organismo che abbia poteri di istruttoria e di proposta in tutti i casi in cui condotte non conformi allo statuto e allo spirito di Md o situazioni obiettive pongano in dubbio la permanenza di un aderente all’interno del Gruppo.
Merita segnalare che la proposta di modifica non riprende la disciplina del comma 4 dell'art.11 dello statuto Anm in tema di impugnazione della decisione che il Cdc (nel nostro caso il consiglio nazionale) adotta su proposta del collegio dei probiviri.
La proposta prevede, infine, che il collegio sia composto da tre aderenti, e non da cinque come si legge nello statuto Anm.
PROPOSTA DI MODIFICA
1) L’art.3, comma 2, dello statuto viene così modificato:
“ 2. Sono organi nazionali di Magistratura democratica il congresso, il consiglio nazionale, il comitato esecutivo e il collegio dei probiviri; sono organi locali l’assemblea sezionale e il segretario della sezione.”
2) Il comma 2 dell’art.8 (consiglio nazionale: attribuzioni) dello statuto viene così modificato:
al termine del comma due sono aggiunte le parole: “nomina i componenti del collegio dei probiviri”.
L’art.12 dello statuto viene così modificato:
“ Art.12 - Collegio dei probiviri
1. Ferma l’esclusione dell’applicazione dell’art.6, commi due e tre, in particolare si applicano le seguenti disposizioni dello statuto dell’Anm, sostituendo alla parola “Cdc” quella di “consiglio nazionale”: art.9 (sanzioni disciplinari); art.10 (specie delle sanzioni); art.11 (procedimento disciplinare), commi 1, 2 e 3;
2. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri eletti con la maggioranza dei due terzi dal consiglio nazionale nella prima seduta, scegliendoli fra tutti gli aderenti anche se magistrati collocati a riposo, ed elegge nella prima seduta il presidente.
3. Spetta al collegio dei probiviri provvedere in materia disciplinare a norma del comma 2 che precede. Il collegio è convocato dal presidente ogni volta che sia necessario e deve esse convocato nel caso di richiesta di due componenti."
3) Dopo l'art.12 è inserito il seguente articolo:
“Art.13 – Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti si applicano le norme dello statuto dell’Anm, con esclusione dell’art.6, commi due e tre, e di qualsiasi norma incompatibile con il presente statuto e coi fini perseguiti da Magistratura democratica."
B) DELEGHE CONGRESSUALI
Quanto al tema delle deleghe, la proposta intende sottoporre al congresso, seppure senza una specifica analisi preventiva, una modifica di cui più volte si è parlato senza giungere a una definizione. Vengono qui riprese due formulazioni alternative, tendenti entrambe a ridurre il numero di deleghe, secondo la prima da 10 a 5, secondo la seconda da 10 a 7. La proposta risponde alla logica di incentivare la partecipazione diretta dei magistrati al dibattito congressuale e di favorire una votazione quanto più possibile diretta e legata ai contenuti del dibattito.
PROPOSTA DI MODIFICA
L’art.4, comma 1, è così modificato:
. Prima ipotesi
“1. Il congresso e costituito da tutti gli aderenti i quali possono partecipare personalmente e a mezzo di delegati eletti secondo le norme dello statuto dell’Anm; ogni delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) aderenti.”
. Seconda ipotesi
Come sopra,
ma il limite viene fissato in “7 (sette) aderenti”.
Allegati: statuto di md attualmente in vigore
ALLEGATO alla proposta di Modifiche statutarie
Statuto di Magistratura Democratica
Art. 1 - Magistratura democratica
1. É costituita Magistratura democratica alla quale possono aderire tutti i magistrati della Repubblica, anche a riposo.
2. Magistratura democratica aderisce all'Associazione internazionale dei magistrati europei per la democrazia e le libertà (Medel).
Art. 2 - Aderenti
Ai fini dell'art. 7 e per esercitare il diritto di voto a qualsiasi livello è necessario aver corrisposto per intero la quota di autofinanziamento relativa all'anno precedente.
1. Le quote sono riscosse dai rappresentanti delle sezioni e devono essere trasmesse per intero al tesoriere.
2. Tutti gli aderenti devono inoltre contribuire al finanziamento delle sezioni cui appartengono nei modi e alle condizioni fissate dalla assemblee di sezione.
Art. 3 - Sede e organi
1. Magistratura democratica ha sede in Roma, Palazzo di Giustizia, piazza Cavour, presso l'associazione nazionale magistrati (Anm).
2. Sono organi nazionali di Magistratura democratica il congresso, il consiglio nazionale, il comitato esecutivo e il segretario generale; sono organi locali l'assemblea sezionale e il segretario della sezione.
3. Il segretario generale è il rappresentante di Magistratura democratica.
Art. 4 - Congresso: composizione e funzionamento
1. Il congresso è costituito da tutti gli aderenti, i quali possono partecipare personalmente o a mezzo di delegati eletti secondo le norme dello statuto dell'Anm; ogni delegato non può rappresentare più di dieci aderenti.
2. Esso delibera su tutti gli argomenti iscritti e non iscritti all'ordine del giorno e, per questi ultimi, anche sulla loro inclusione, a maggioranza degli aderenti presenti e legalmente rappresentati.
3. Si riunisce in via ordinaria una volta ogni due anni su convocazione del presidente per deliberare sugli argomenti indicati nell'art. 5.
4. È convocato in via straordinaria anche su argomenti diversi da quelli indicati nell'art. 5 nei modi, composizione e funzionamento di cui ai commi precedenti, su convocazione del presidente, per deliberare su argomenti specifici ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e vi sia la richiesta del comitato esecutivo o del consiglio nazionale o di tre assemblee sezionali o di un quinto degli aderenti.
5. Della convocazione del congresso ordinario è dato avviso a tutti gli aderenti almeno quarantacinque giorni prima; della convocazione del congresso straordinario su argomenti diversi da quelli previsti dall'art. 5 è dato avviso a tutti gli aderenti almeno 15 giorni prima.
Art. 5 - Congresso: attribuzioni
Il congresso determina la linea politica generale di Magistratura democratica sulla base della relazione del segretario; delibera sulla relazione del tesoriere e approva il bilancio; provvede inoltre alle operazioni per il rinnovo dei consiglio nazionale nelle forme stabilite dal presente statuto.
1. La relazione del segretario deve essere pubblicata sull'organo d'informazione della corrente almeno quarantacinque giorni prima della data dei congresso e devono essere inoltre pubblicate, almeno quindici giorni prima della data suddetta, le sintesi delle relazioni delle sezioni.
2. Gli atti del congresso devono essere tempestivamente resi pubblici a cura del segretario generale.
Art. 6 - Democrazia associativa e differenza di genere
1. Magistratura democratica assicura nella formazione degli organismi dirigenti, nelle proprie attività e designazioni la possibilità di intervento di tutti gli associati e promuove la presenza paritaria di donne e uomini.
2. Magistratura democratica promuove il rispetto del principio di parità in tutte le sedi associative ed istituzionali ed in particolare promuove la presenza paritaria di donne e di uomini in seno agli organismi dirigenti dell'Anm, nei Consigli Giudiziari e al Csm.
3. Magistratura democratica si impegna perché identici obbiettivi vengano condivisi e perseguiti dall'Associazione nazionale magistrati.
Art. 7 - Consiglio nazionale: composizione e funzionamento
1. Il consiglio nazionale è costituito da venti componenti stabili, dieci per ciascun genere, eletti separatamente dal congresso con voto limitato a sette per genere, nonché dai segretari sezionali e da delegati eletti dalle assemblee sezionali in ragione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque aderenti appartenenti alla sezione.
2. I delegati delle sezioni sono eletti prima di ogni sessione del consiglio limitatamente alla sessione stessa, salva diversa determinazione rimessa all'autonomia delle sezioni e fermo in ogni caso il potere di revoca da parte dell'assemblea sezionale, prima di ogni sessione del consiglio
3. Il consiglio ogni anno, in occasione della sua prima riunione, determina il numero dei rappresentanti di ciascuna sezione sulla base del censimento degli aderenti ai sensi dell'art. 2 e secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.
4. Esso si riunisce di regola a Roma su convocazione del presidente.
5. La prima riunione è convocata dal presidente uscente entro trenta giorni dal congresso per procedere all'elezione dei presidente, del segretario e del comitato esecutivo; successivamente si riunisce almeno quattro volte all'anno. Può essere altresì convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando vi sia la richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei suoi componenti stabili oppure di tre assemblee sezionali.
6. Il presidente deve dare avviso di ogni convocazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti stabili e ai segretari sezionali, che devono convocare le rispettive assemblee per l'elezione degli altri componenti.
Art. 8 - Consiglio nazionale: attribuzioni
1. Il consiglio nazionale è l'organo deliberante di Magistratura democratica e, nell'ambito delle direttive del congresso, assume tutte le iniziative opportune per l'attuazione della linea politica
2. Esso elegge tra i suoi componenti stabili il presidente, il segretario, al quale può revocare in ogni momento la fiducia, e nove componenti del comitato esecutivo; designa, con le modalità e nei limiti di cui ai commi terzo e quarto, i candidati di Magistratura democratica al Consiglio superiore della magistratura e a tutti gli organi nazionali dell'Anm; delibera sull'indirizzo delle pubblicazioni della corrente e nomina tra i propri componenti i responsabili delle medesime; determina la quota annuale di autofinanziamento che deve essere corrisposta da ciascun aderente nonché i tempi e i modi del pagamento; istituisce gruppi di lavoro su materie specifiche, designandone i responsabili.
3. Il consiglio nazionale approva i criteri per la formazione delle liste dei candidati di Magistratura democratica per le elezioni degli organi istituzionali e associativi, fermo restando il criterio generale di cui al comma secondo dell'art. 6. I criteri approvati sono comunicati alle sezioni, ciascuna delle quali propone una rosa di candidati, anche estranei alla sezione stessa. Successivamente il consiglio nazionale delibera la lista definitiva dei candidati sulla base delle rose formulate dalle sezioni e delle eventuali ulteriori candidature proposte nel consiglio nazionale da singoli delegati o componenti stabili.
4. Nella lista dei candidati proposta per il CDC dell'Associazione nazionale magistrati va garantita la presenza di almeno il 40% di ciascun genere.
5. Alle deliberazioni di cui al comma precedente partecipano soltanto gli aderenti magistrati ordinari.
Art. 9 - Comitato esecutivo: composizione e attribuzioni
1. Il comitato esecutivo è costituito dal segretario generale e da nove componenti, eletti dal consiglio nazionale fra i suoi componenti stabili con voto limitato a sei
2. Esso è presieduto dal segretario generale. Nella sua prima riunione il Comitato esecutivo designa tra i suoi componenti un tesoriere.
3. Si riunisce su convocazione del segretario generale tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti
4. Il Segretario non può essere eletto per più di due volte consecutive
5. Il comitato esecutivo porta ad esecuzione le deliberazioni del congresso e del consiglio nazionale
6. Le riunioni non sono pubbliche; tuttavia vi possono partecipare il presidente, il responsabile della stampa e dell'informazione e i coordinatori dei gruppi di lavoro delle aree di intervento designati dall'esecutivo, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura e del comitato direttivo centrale dell'Anm aderenti a Magistratura democratica
Art. 10 - Sezioni locali
1. Possono costituirsi sezioni di Magistratura democratica nell'ambito territoriale di ciascun distretto di corte d'appello o di più distretti finitimi; alle sezioni possono aderire gli appartenenti alle magistrature diverse da quella ordinaria, i quali, peraltro, possono costituire proprie sezioni nell'ambito delle rispettive circoscrizioni
2. Spetta all'autonomia delle sezioni l'organizzazione interna delle medesime.
3. L'assemblea sezionale designa un segretario che coordina l'attività della sezione e la rappresenta nei rapporti con gli organi nazionali; detemina inoltre la quota di autofinanziamento dovuta alla sezione da ciascun aderente ad essa appartenente; elegge i componenti del consiglio nazionale ai sensi dell'art. 6; designa i candidati di Magistratura democratica agli organi locali dell'Anm e ai consigli giudiziari e adotta, in sede locale, nell'ambito della linea politica generale, tutte le iniziative che reputa necessarie e opportune
4. Alle designazioni dei candidati di cui al comma precedente partecipano soltanto gli aderenti magistrati ordinari
Art. 11 - Organi d'informazione
1. Gli organi di informazione di Magistratura democratica sono pubblicati sotto la responsabilità di componenti del consiglio nazionale ai sensi dell'art. 7.
2. Di tutte le riunioni degli organi nazionali sono redatti resoconti che sono comunicati entro dieci giorni a tutti i segretari sezionali che ne informano subito gli aderenti appartenenti alle rispettive sezioni.
Art. 12 - Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti si applicano le norme dello statuto dell'Anm, con esclusione dell'art. 6 commi due e tre e di qualsiasi norma incompatibile con il presente statuto e con i fini perseguiti da Magistratura democratica. (il testo vigente è quello approvato dalla assemblea di Padova del 24 giugno 1973, modificato il 12 aprile 1991 dal congresso di Alghero, il 24 gennaio 2003 dal congresso di Roma e infine il 7 maggio 2005 dal Congresso di Palermo)
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