Le novità positive della legge sulla corruzione

Commento

Le novità positive della legge sulla corruzione

di Esecutivo di Magistratura Democratica
di Giovanni Palombarini

(articolo pubblicato su 'Il Mattino' di Padova)

Anche la recente legge sulla corruzione, approvata nel novembre scorso, richiede un governo operativo che realizzi quanto di buono la stessa legge prevede. Va detto infatti che il legislatore ha non solo riformato le previsioni penali (qui sono nate tante polemiche, soprattutto per il mancato ripristino del falso in bilancio), ma ha anche formulato una disciplina organica tendente alla valorizzazione delle norme costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di una novità rilevante, trascurata dalla generalità dei commentatori. E’ di grande importanza che si sia operata la riorganizzazione e l’integrazione delle norme amministrative in funzione di una lotta preventiva alla corruzione, puntando sia sulla trasparenza dell’azione amministrativa, sia su meccanismi di prevenzione e repressione, anche in via amministrativa, delle condotte illecite.

In sintesi, assume un ruolo centrale l’Autorità nazionale anticorruzione, organo indipendente che ha funzioni molteplici: di ausiliario del Parlamento sull’attività di prevenzione della corruzione, di collaborazione con analoghe autorità internazionali e regionali aventi gli stessi fini, di approvazione del “piano nazionale anticorruzione” predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, con poteri ispettivi, di vigilanza e controllo sulle misure adottate da ogni singola amministrazione. A sua volta il Dipartimento, oltre a predisporre il “piano nazionale anticorruzione” per l’Autorità nazionale, vigila poi sulla sua osservanza. E’ prevista la nomina di responsabili della prevenzione, anche nelle amministrazioni locali. Il responsabile dell’attuazione del piano seleziona i dipendenti destinati ad operare in settori più esposti. Oltre a ciò, è previsto che in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza definitiva, il responsabile del piano di prevenzione per il settore risponda per omessa vigilanza in via amministrativa, disciplinare e contabile per il danno cagionato alla pubblica amministrazione.

Particolare rilievo è attribuito all’attuazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce, dice la legge,  livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione. Ogni pubblica amministrazione deve dotarsi di un sito web su cui pubblicare le informazioni relative a procedimenti amministrativi, bilanci, costi unitari di opere pubbliche e produzione di servizi; e in particolare, con riguardo agli appalti, ogni informazione utile, dal bando agli operatori economici invitati, all’aggiudicatario e al prezzo di aggiudicazione. Infine la legge indica i criteri per stabilire, con apposito decreto legislativo, l’incandidabilità alle cariche elettive di parlamentare europeo, deputato, senatore, elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed altri incarichi per condannati a pene superiori a due o tre anni, e il limite di 10 anni al collocamento fuori ruolo di magistrati.

Il giudizio su questa complessa parte della legge non può che essere positivo. Occorre solo osservare che in larga parte essa non è di immediata applicazione. Infatti la legge prevede ben quattro deleghe al governo per emettere decreti legislativi nelle seguenti materie:  1. riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 2. disciplina degli illeciti disciplinari e relative sanzioni; 3. disciplina in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; 4. testo unico della normativa in materia di incandidabilità alle elezioni e delle  incompatibilità con le cariche di presidente e componente del consiglio di amministrazione di vari organi territoriali e aziende speciali, per condanne penali.

I primi tre decreti devono essere emessi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il quarto entro un anno. E’ dunque auspicabile che, con il nuovo governo, quale che sia, la parte della legge relativa alla prevenzione della corruzione possa trovare rapida applicazione.

15/04/2013

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