di Giovanni Palombarini
(articolo pubblicato su ‘Il Mattino’ di Padova)
Anche la recente legge sulla
corruzione, approvata nel novembre scorso, richiede un governo operativo che
realizzi quanto di buono la stessa legge prevede. Va detto infatti che il
legislatore ha non solo riformato le previsioni penali (qui sono nate tante
polemiche, soprattutto per il mancato ripristino del falso in bilancio), ma ha
anche formulato una disciplina organica tendente alla valorizzazione delle
norme costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione. Si tratta di una novità rilevante, trascurata dalla generalità
dei commentatori. E’ di grande importanza che si sia operata la riorganizzazione
e l’integrazione delle norme amministrative in funzione di una lotta preventiva
alla corruzione, puntando sia sulla trasparenza dell’azione amministrativa, sia
su meccanismi di prevenzione e repressione, anche in via amministrativa, delle
condotte illecite.
In sintesi, assume un ruolo centrale l’Autorità
nazionale anticorruzione, organo indipendente che ha funzioni molteplici: di
ausiliario del Parlamento sull’attività di prevenzione della corruzione, di
collaborazione con analoghe autorità internazionali e regionali aventi gli
stessi fini, di approvazione del “piano nazionale anticorruzione” predisposto
dal Dipartimento della funzione pubblica, con poteri ispettivi, di vigilanza e
controllo sulle misure adottate da ogni singola amministrazione. A sua volta il
Dipartimento, oltre a predisporre il “piano nazionale anticorruzione” per
l’Autorità nazionale, vigila poi sulla sua osservanza. E’ prevista la nomina di
responsabili della prevenzione, anche nelle amministrazioni locali. Il
responsabile dell’attuazione del piano seleziona i dipendenti destinati ad
operare in settori più esposti. Oltre a ciò, è previsto che in caso di
commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza definitiva, il
responsabile del piano di prevenzione per il settore risponda per omessa
vigilanza in via amministrativa, disciplinare e contabile per il danno
cagionato alla pubblica amministrazione.
Particolare rilievo è attribuito all’attuazione del
principio di trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce, dice la
legge, livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti sociali e
civili, ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione. Ogni
pubblica amministrazione deve dotarsi di un sito web su cui pubblicare le
informazioni relative a procedimenti amministrativi, bilanci, costi unitari di
opere pubbliche e produzione di servizi; e in particolare, con riguardo agli
appalti, ogni informazione utile, dal bando agli operatori economici invitati,
all’aggiudicatario e al prezzo di aggiudicazione. Infine la legge indica i
criteri per stabilire, con apposito decreto legislativo, l’incandidabilità alle
cariche elettive di parlamentare europeo, deputato, senatore, elezioni
regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali ed altri incarichi per
condannati a pene superiori a due o tre anni, e il limite di 10 anni al
collocamento fuori ruolo di magistrati.
Il giudizio su questa complessa parte della legge non può
che essere positivo. Occorre solo osservare che in larga parte essa non è di
immediata applicazione. Infatti la legge prevede ben quattro deleghe al governo
per emettere decreti legislativi nelle seguenti materie: 1. riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 2. disciplina degli illeciti
disciplinari e relative sanzioni; 3. disciplina in materia di attribuzione di
incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di
vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato
sottoposti a controllo pubblico; 4. testo unico della normativa in materia di
incandidabilità alle elezioni e delle incompatibilità con le cariche di
presidente e componente del consiglio di amministrazione di vari organi
territoriali e aziende speciali, per condanne penali.
I primi tre decreti devono essere emessi entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge, il quarto entro un anno. E’ dunque
auspicabile che, con il nuovo governo, quale che sia, la parte della legge
relativa alla prevenzione della corruzione possa trovare rapida applicazione.