IL
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI E’ FISSATO PER
LE ORE 19,00 DI
VENERDI’ 1 FEBBRAIO 2013
AVVERTENZA
Gli orari di apertura e
chiusura in Commissione Verifica Titoli per la presentazione di emendamenti
alle modifiche statutarie comunicati nel programma del congresso sono stati
così modificati
VENERDI’ 1 FEBBRAIO
ore 9,30 -Apertura in
Commissione Verifica Titoli della presentazione delle proposte di modifiche
statutarie
ore 19,00- Chiusura per la
presentazione delle proposte di modifiche statutarie
SABATO 2 FEBBRAIO – ore
21,00/24,00 -Sessione dedicata alla discussione delle modifiche statutarie
AVVERTENZA
Il Consiglio nazionale di Md nella riunione del 15 dicembre
2012 ha deliberato di proporre al congresso le modifiche statutarie di seguito
riportate. Il report della riunione del
15 dicembre dava atto del contenuto essenziale delle due proposte, il cui testo
è stato successivamente formalizzato dal Presidente in forma più completa,
tenendo conto della norma di chiusura dello statuto di Md che rinvia allo
statuto Anm per quanto non espressamente previsto.
A questo proposito va evidenziato che le proposte tengono
ferma la previsione che agli aderenti a Md
non si applicano le limitazioni che l’art.6, commi 2 e 3, dello statuto
Anm pone in relazione alla partecipazione attiva alla vita politica.
METODO DI VOTAZIONE
Al fine di
rendere funzionale la discussione in ordine alle modifiche statutarie si riportano
di seguito alcune proposte per
razionalizzare la discussione:
a) Le questioni relative alle modalità delle votazioni
concernenti le modifiche statutarie potranno essere risolte sulla base del
Regolamento del Senato della Repubblica;
b) Tenuto presente che le modifiche statutarie proposte
non hanno una natura formale qualificata, le eventuali proposte di emendamenti
alternativi dovranno fare riferimento al testo dello statuto attualmente
vigente;
c) dovrà essere evitata la presentazione di
subemendamenti al testo base delle proposte; ciò al fine di valutare sin
dall’inizio la coerenza complessiva dello statuto come risultante dalle
modifiche che vengono suggerite.
NOTA BENE
Il termine per la
presentazione di emendamenti da parte di singoli aderenti è
inderogabilmente fissato per
le ore 19,00 di venerdì 1 febbraio 2013
LE
DUE PROPOSTE
A) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
La scelta di istituire un
collegio anche all’interno di Md non deve essere vissuta come un elemento di
debolezza, ma come una risposta corretta ad esigenze attuali, come è emerso
poco più di un anno fa dopo la misura cautelare che raggiunse Vincenzo Giglio.
In quella sede il consiglio nazionale adottò nell’immediatezza una decisione di
sospensione del collega dal Gruppo e tale decisione, adottata col consenso di
tutti in assenza di una previsione di statuto, e è ancora operativa. Non più
rinviabile si presenta la istituzione di un organismo che abbia poteri di
istruttoria e di proposta in tutti i casi in cui condotte non conformi allo
statuto e allo spirito di Md o situazioni obiettive pongano in dubbio la
permanenza di un aderente all’interno del Gruppo.
Merita segnalare che la proposta
di modifica non riprende la disciplina del comma 4 dell’art.11 dello statuto
Anm in tema di impugnazione della decisione che il Cdc (nel nostro caso il consiglio nazionale) adotta su proposta
del collegio dei probiviri.
La proposta prevede, infine, che
il collegio sia composto da tre aderenti, e non da cinque come si legge nello
statuto Anm.
PROPOSTA DI MODIFICA
1) L’art.3, comma 2, dello statuto viene così modificato:
“ 2. Sono organi nazionali di Magistratura democratica il congresso,
il consiglio nazionale, il comitato esecutivo e il collegio dei probiviri; sono
organi locali l’assemblea sezionale e il segretario della sezione.”
2) Il comma 2 dell’art.8 (consiglio nazionale: attribuzioni) dello
statuto viene così modificato:
al termine del comma due sono aggiunte le parole: “nomina i componenti
del collegio dei probiviri”.
L’art.12 dello statuto viene
così modificato:
“ Art.12 – Collegio dei
probiviri
1. Ferma l’esclusione dell’applicazione dell’art.6, commi due e tre,
in particolare si applicano le seguenti disposizioni dello statuto dell’Anm,
sostituendo alla parola “Cdc” quella di
“consiglio nazionale”: art.9 (sanzioni disciplinari); art.10 (specie delle
sanzioni); art.11 (procedimento disciplinare), commi 1, 2 e 3;
2. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri eletti con la
maggioranza dei due terzi dal consiglio nazionale nella prima seduta, scegliendoli
fra tutti gli aderenti anche se magistrati collocati a riposo, ed elegge nella
prima seduta il presidente.
3. Spetta al collegio dei probiviri provvedere in materia disciplinare
a norma del comma 2 che precede. Il collegio è convocato dal presidente ogni
volta che sia necessario e deve esse convocato nel caso di richiesta di due
componenti.”
3) Dopo l’art.12 è inserito il seguente articolo:
“Art.13 – Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti si
applicano le norme dello statuto dell’Anm, con esclusione dell’art.6, commi due
e tre, e di qualsiasi norma incompatibile con il presente statuto e coi fini
perseguiti da Magistratura democratica.”
B) DELEGHE CONGRESSUALI
Quanto al tema delle deleghe, la
proposta intende sottoporre al
congresso, seppure senza una specifica analisi preventiva, una modifica di cui
più volte si è parlato senza giungere a una definizione. Vengono qui riprese
due formulazioni alternative, tendenti entrambe a ridurre il numero di deleghe,
secondo la prima da 10 a 5, secondo la seconda da 10 a 7. La proposta risponde
alla logica di incentivare la partecipazione diretta dei magistrati al
dibattito congressuale e di favorire una votazione quanto più possibile diretta
e legata ai contenuti del dibattito.
PROPOSTA DI MODIFICA
L’art.4,
comma 1, è così modificato:
. Prima ipotesi
“1. Il
congresso e costituito da tutti gli aderenti i quali possono partecipare
personalmente e a mezzo di delegati eletti secondo le norme dello statuto
dell’Anm; ogni delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) aderenti.”
. Seconda ipotesi
Come sopra,
ma il limite viene fissato in “7 (sette) aderenti”.
Allegati: statuto di md attualmente in vigore
ALLEGATO alla proposta di
Modifiche statutarie
Statuto di Magistratura
Democratica
Art. 1 – Magistratura
democratica
1. É costituita Magistratura democratica alla quale possono
aderire tutti i magistrati della Repubblica, anche a riposo.
2. Magistratura democratica aderisce all’Associazione
internazionale dei magistrati europei per la democrazia e le libertà (Medel).
Art. 2 – Aderenti
Ai fini dell’art. 7 e per esercitare il diritto di voto a
qualsiasi livello è necessario aver corrisposto per intero la quota di
autofinanziamento relativa all’anno precedente.
1. Le quote sono riscosse dai rappresentanti delle sezioni e
devono essere trasmesse per intero al tesoriere.
2. Tutti gli aderenti devono inoltre contribuire al
finanziamento delle sezioni cui appartengono nei modi e alle condizioni fissate
dalla assemblee di sezione.
Art. 3 – Sede
e organi
1. Magistratura democratica ha sede in Roma, Palazzo di
Giustizia, piazza Cavour, presso l’associazione nazionale magistrati (Anm).
2. Sono organi nazionali di Magistratura democratica il
congresso, il consiglio nazionale, il comitato esecutivo e il segretario
generale; sono organi locali l’assemblea sezionale e il segretario della
sezione.
3. Il segretario generale è il rappresentante di Magistratura
democratica.
Art. 4 – Congresso:
composizione e funzionamento
1. Il congresso è costituito da tutti gli aderenti, i quali
possono partecipare personalmente o a mezzo di delegati eletti secondo le norme
dello statuto dell’Anm; ogni delegato non può rappresentare più di dieci
aderenti.
2. Esso delibera su tutti gli argomenti iscritti e non iscritti
all’ordine del giorno e, per questi ultimi, anche sulla loro inclusione, a
maggioranza degli aderenti presenti e legalmente rappresentati.
3. Si riunisce in via ordinaria una volta ogni due anni su
convocazione del presidente per deliberare sugli argomenti indicati nell’art.
5.
4. È convocato in via straordinaria anche su argomenti diversi
da quelli indicati nell’art. 5 nei modi, composizione e funzionamento di cui ai
commi precedenti, su convocazione del presidente, per deliberare su argomenti
specifici ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e vi sia la richiesta del
comitato esecutivo o del consiglio nazionale o di tre assemblee sezionali o di
un quinto degli aderenti.
5. Della convocazione del congresso ordinario è dato avviso a
tutti gli aderenti almeno quarantacinque giorni prima; della convocazione del
congresso straordinario su argomenti diversi da quelli previsti dall’art. 5 è
dato avviso a tutti gli aderenti almeno 15 giorni prima.
Art. 5 – Congresso:
attribuzioni
Il congresso determina la linea politica generale di
Magistratura democratica sulla base della relazione del segretario; delibera
sulla relazione del tesoriere e approva il bilancio; provvede inoltre alle
operazioni per il rinnovo dei consiglio nazionale nelle forme stabilite dal
presente statuto.
1. La relazione del segretario deve essere pubblicata
sull’organo d’informazione della corrente almeno quarantacinque giorni prima
della data dei congresso e devono essere inoltre pubblicate, almeno quindici
giorni prima della data suddetta, le sintesi delle relazioni delle sezioni.
2. Gli atti del congresso devono essere tempestivamente resi
pubblici a cura del segretario generale.
Art. 6 – Democrazia
associativa e differenza di genere
1. Magistratura democratica assicura nella formazione degli
organismi dirigenti, nelle proprie attività e designazioni la possibilità di
intervento di tutti gli associati e promuove la presenza paritaria di donne e
uomini.
2. Magistratura democratica promuove il rispetto del principio di
parità in tutte le sedi associative ed istituzionali ed in particolare promuove
la presenza paritaria di donne e di uomini in seno agli organismi dirigenti
dell’Anm, nei Consigli Giudiziari e al Csm.
3. Magistratura democratica si impegna perché identici
obbiettivi vengano condivisi e perseguiti dall’Associazione nazionale
magistrati.
Art. 7 – Consiglio
nazionale: composizione e funzionamento
1. Il consiglio nazionale è costituito da venti componenti
stabili, dieci per ciascun genere, eletti separatamente dal congresso con voto
limitato a sette per genere, nonché dai segretari sezionali e da delegati
eletti dalle assemblee sezionali in ragione di uno ogni venticinque o frazione
di venticinque aderenti appartenenti alla sezione.
2. I delegati delle sezioni sono eletti prima di ogni sessione
del consiglio limitatamente alla sessione stessa, salva diversa determinazione
rimessa all’autonomia delle sezioni e fermo in ogni caso il potere di revoca da
parte dell’assemblea sezionale, prima di ogni sessione del consiglio
3. Il consiglio ogni anno, in occasione della sua prima
riunione, determina il numero dei rappresentanti di ciascuna sezione sulla base
del censimento degli aderenti ai sensi dell’art. 2 e secondo i criteri di cui
al primo comma del presente articolo.
4. Esso si riunisce di regola a Roma su convocazione del
presidente.
5. La prima riunione è convocata dal presidente uscente entro
trenta giorni dal congresso per procedere all’elezione dei presidente, del
segretario e del comitato esecutivo; successivamente si riunisce almeno quattro
volte all’anno. Può essere altresì convocato tutte le volte che il presidente
lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando vi sia la richiesta del
comitato esecutivo o di un terzo dei suoi componenti stabili oppure di tre
assemblee sezionali.
6. Il presidente deve dare avviso di ogni convocazione almeno
trenta giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti stabili e
ai segretari sezionali, che devono convocare le rispettive assemblee per
l’elezione degli altri componenti.
Art. 8 – Consiglio
nazionale: attribuzioni
1. Il consiglio nazionale è l’organo deliberante di Magistratura
democratica e, nell’ambito delle direttive del congresso, assume tutte le
iniziative opportune per l’attuazione della linea politica
2. Esso elegge tra i suoi componenti stabili il presidente, il
segretario, al quale può revocare in ogni momento la fiducia, e nove componenti
del comitato esecutivo; designa, con le modalità e nei limiti di cui ai commi
terzo e quarto, i candidati di Magistratura democratica al Consiglio superiore
della magistratura e a tutti gli organi nazionali dell’Anm; delibera
sull’indirizzo delle pubblicazioni della corrente e nomina tra i propri
componenti i responsabili delle medesime; determina la quota annuale di
autofinanziamento che deve essere corrisposta da ciascun aderente nonché i
tempi e i modi del pagamento; istituisce gruppi di lavoro su materie
specifiche, designandone i responsabili.
3. Il consiglio nazionale approva i criteri per la formazione
delle liste dei candidati di Magistratura democratica per le elezioni degli
organi istituzionali e associativi, fermo restando il criterio generale di cui
al comma secondo dell’art. 6. I criteri approvati sono comunicati alle sezioni,
ciascuna delle quali propone una rosa di candidati, anche estranei alla sezione
stessa. Successivamente il consiglio nazionale delibera la lista definitiva dei
candidati sulla base delle rose formulate dalle sezioni e delle eventuali
ulteriori candidature proposte nel consiglio nazionale da singoli delegati o
componenti stabili.
4. Nella lista dei candidati proposta per il CDC
dell’Associazione nazionale magistrati va garantita la presenza di almeno il
40% di ciascun genere.
5. Alle deliberazioni di cui al comma precedente partecipano
soltanto gli aderenti magistrati ordinari.
Art. 9 – Comitato
esecutivo: composizione e attribuzioni
1. Il comitato esecutivo è costituito dal segretario generale e
da nove componenti, eletti dal consiglio nazionale fra i suoi componenti
stabili con voto limitato a sei
2. Esso è presieduto dal segretario generale. Nella sua prima
riunione il Comitato esecutivo designa tra i suoi componenti un tesoriere.
3. Si riunisce su convocazione del segretario generale tutte le
volte che questi lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando lo
richiedano almeno tre dei suoi componenti
4. Il Segretario non può essere eletto per più di due volte
consecutive
5. Il comitato esecutivo porta ad esecuzione le deliberazioni
del congresso e del consiglio nazionale
6. Le riunioni non sono pubbliche; tuttavia vi possono
partecipare il presidente, il responsabile della stampa e dell’informazione e i
coordinatori dei gruppi di lavoro delle aree di intervento designati
dall’esecutivo, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura
e del comitato direttivo centrale dell’Anm aderenti a Magistratura democratica
Art. 10 – Sezioni
locali
1. Possono costituirsi sezioni di Magistratura democratica
nell’ambito territoriale di ciascun distretto di corte d’appello o di più
distretti finitimi; alle sezioni possono aderire gli appartenenti alle
magistrature diverse da quella ordinaria, i quali, peraltro, possono costituire
proprie sezioni nell’ambito delle rispettive circoscrizioni
2. Spetta all’autonomia delle sezioni l’organizzazione interna
delle medesime.
3. L’assemblea sezionale designa un segretario che coordina
l’attività della sezione e la rappresenta nei rapporti con gli organi
nazionali; detemina inoltre la quota di autofinanziamento dovuta alla sezione
da ciascun aderente ad essa appartenente; elegge i componenti del consiglio
nazionale ai sensi dell’art. 6; designa i candidati di Magistratura democratica
agli organi locali dell’Anm e ai consigli giudiziari e adotta, in sede locale,
nell’ambito della linea politica generale, tutte le iniziative che reputa
necessarie e opportune
4. Alle designazioni dei candidati di cui al comma precedente
partecipano soltanto gli aderenti magistrati ordinari
Art. 11 – Organi
d’informazione
1. Gli organi di informazione di Magistratura democratica sono
pubblicati sotto la responsabilità di componenti del consiglio nazionale ai
sensi dell’art. 7.
2. Di tutte le riunioni degli organi nazionali sono redatti
resoconti che sono comunicati entro dieci giorni a tutti i segretari sezionali
che ne informano subito gli aderenti appartenenti alle rispettive sezioni.
Art. 12 – Norma
di rinvio
1. Per tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti
si applicano le norme dello statuto dell’Anm, con esclusione dell’art. 6 commi
due e tre e di qualsiasi norma incompatibile con il presente statuto e con i
fini perseguiti da Magistratura democratica. (il testo vigente è quello
approvato dalla assemblea di Padova del 24 giugno 1973, modificato il 12 aprile
1991 dal congresso di Alghero, il 24 gennaio 2003 dal congresso di Roma e
infine il 7 maggio 2005 dal Congresso di Palermo)