Senato vota chiusura

Opg

Senato vota chiusura

di Esecutivo di Magistratura Democratica
"Bene, ma continuare a vigilare"

di Marcello Bortolato
(Magistrato di Sorveglianza di Padova)

Il Senato ha approvato l’emendamento che fissa a marzo 2013 il termine per attuare le leggi vigenti sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. E' un fatto di straordinaria importanza. Benchè il superamento degli OPG fosse già previsto - mediante il progressivo passaggio da un’ottica coercitiva ad una di cura -  viene imposta oggi un’accelerazione dagli esiti non del tutto prevedibili. Va segnalato anche che, a differenza di buona parte delle riforme annunciate in materia di giustizia, questa è una delle poche non ha costo zero, essendo stati espressamente stanziati dei capitoli di spesa.

La situazione degli OPG del resto non poteva più attendere, il presidente Napolitano in un suo celebre intervento aveva definito le condizioni degli internati, tranne pochissime eccezioni, l’ “estremo orrore inconcepibile in un Paese civile”; gli OPG italiani si presentano come un vero e proprio ‘inferno in terra’, un’autentica vergogna: vi si trovano persone gravemente inferme spesso abbandonate e dimenticate per decenni, a volte per una vita intera ( il c.d. “ergastolo bianco” il quale, benchè sia bianco con riferimento al camice degli psichiatri non è meno duro di quello ‘nero’ ).

Le principali caratteristiche della riforma sono: 1) la completa “depenitenziarizzazione” degli OPG, affidati alla gestione esclusiva della Sanità; 2) la trasformazione degli OPG in piccole strutture “diffuse” destinate ad accogliere le persone cui continueranno ad essere applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG e dell'assegnazione in casa di cura e custodia; 3) la previsione di una vigilanza solo perimetrale da parte della Polizia penitenziaria e l’assegnazione prevalente di soggetti provenienti dal territorio regionale di ubicazione delle medesime; 4) la dimissione “senza indugio” alla data indicata dei soggetti che hanno cessato di essere socialmente pericolosi e la loro presa in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.

Da tutto questo deriverà la completa attuazione della riforma della sanità penitenziaria iniziata già nel 1998 con la legge n. 419 e resa irreversibile con l’ormai noto DPCM 1.04.08. Il principio della separazione delle competenze delle ASL e dell’amministrazione penitenziaria, le prime con il compito di erogare le prestazioni e la seconda di garantire la sicurezza, tuttavia sconta e sconterà ancora per lungo tempo l’impostazione del nostro ordinamento che prevede la coesistenza di due sistemi normativi diversi per il malato psichico a seconda che questi abbia commesso un reato oppure no: da un lato la legislazione civile e amministrativa che riguarda il cittadino libero e che individua il malato mentale come titolare di una serie di diritti di valenza tale da imporre forti limitazioni alla potestà coercitiva del sistema sanitario (ad es. nei casi di TSO ) e dall’altro un concetto di malattia mentale che, secondo il codice penale, non può essere vissuta e curata dentro il carcere ma in un sistema manicomiale fondato su un’ottica meramente custodialistica.

L’OPG rappresenta infatti la fusione di due istanze differenti, il carcere e il manicomio, in un sistema in cui l’esigenza da tutelare è quella di preservare la collettività dal pericolo di recidiva rappresentato dal “reo folle” e non quella della cura del paziente, secondo una nozione culturale - quella dell’associazione fra malattia mentale e violenza - di derivazione lombrosiana così radicata nella cultura che, nonostante il tempo trascorso, permane ai nostri giorni. La  ragione della sopravvivenza dell’O.P.G. è  invece di carattere più socio-economico che medico-penale in quanto riguarda soprattutto persone in condizioni disagiate, senza riferimenti familiari, quando invece nella nozione di pericolosità sociale e nel sistema delle misure di sicurezza che da quella deriva convivono ed inevitabilmente si scontrano i due principi costituzionali dell’art. 27 ( finalità rieducativa/risocializzante di ogni sanzione penale anche di natura preventiva ) e dell’art. 32  ( diritto di ogni cittadino ad essere curato ).

La grande sfida che ci attende è quella di coniugare queste due esigenze, in una con la sicurezza e la prevenzione dai reati, tenendo presente che l’art. 32 della Costituzione oltre ad essere l’affermazione più forte che si ritrovi nell’intero testo costituzionale rappresenta la soglia estrema del costituzionalismo moderno e la più intensa riflessione sull’incontro tra potere e diritto. Dalla soddisfazione per il risultato raggiunto (peraltro, come detto, già previsto dalla normativa vigente ) ora tuttavia emerge la necessità di vigilare affinchè al posto degli OPG non nascano dei "mini OPG" in ogni regione, quando l’'alternativa all'internamento, come per i manicomi ormai abrogati, è offrire invece ad ogni persona un percorso di cura, di assistenza e di inclusione sociale nel territorio. Per questo il voto del Senato ci spinge a non abbassare comunque la guardia.

30/01/2012

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